Informativa fiscale del 31 Marzo 2023
Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.
- CHIARIMENTI SULLE MISURE INERENTI LA C.D. “TREGUA FISCALE”
- AGENZIA DELLE ENTRATE: nasce l’IA – Ufficio Intelligenza Artificiale
- DISPOSIZIONI URGENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE: novità in materia di IVA
- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI alla Gestione Separata
- RATEAZIONE BOLLETTE LUCE E GAS FINO A 36 MESI
- COMMERCIO: FABBRICATI AMMORTIZZABILI AL 6%
- SRL: APRE IL CROWDFUNDING per la racconta del capitale
- LOTTA ALL’EVASIONE: le attività estere non dichiarate
- BONUS TRASPORTI: domande entro il 2023
- LAVORI USURANTI: differimento del termine per la comunicazione
- NOVITÀ IN TEMA DI SOMMINISTRAZIONE
- BONUS CARBURANTE IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
- L’INPS FORNISCE LE INDICAZIONI EPR LA RICHIESTA DEL cd “BONUS ASILI”
- SMART WORKING: NOVITÀ PER FRAGILI E GENITORI UNDER 14
- PENSIONE CON QUOTA 103
- PENSIONE ANTICIPATA cd “opzione donna”
CHIARIMENTI SULLE MISURE INERENTI LA C.D. “TREGUA FISCALE”
Con la pubblicazione della circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 e della successiva risoluzione n. 6 del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate ha specificato le caratteristiche e istituito i codici tributo necessari per la definizione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023:
- regolarizzazione delle irregolarità formali (articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022);
- ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022);
- adesione e definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento (articolo 1, commi da 179 a 185, L. 197/2022);
- definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022);
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 206 a 212, L. 197/2022);
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (articolo 1, commi da 213 a 218, L. 197/2022);
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate derivanti da acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (articolo 1, commi da 219 a 221, L. 197/2022).
Nella tabella seguente si commentano i principali chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle entrate.
Tipologia | Chiarimenti |
Regolarizzazione delle irregolarità formali | È possibile regolarizzare le infrazioni, le irregolarità, e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse entro il 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta. |
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie | Trattasi di una forma di ravvedimento operoso speciale, che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti (con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili).
La risoluzione n. 6/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF45 a TF56 per il versamento delle somme in argomento. |
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento | Sono definibili in via agevolata quattro casistiche: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti con adesione relativi a inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e gli accertamenti notificati fino al 31 marzo 2023. |
Definizione agevolata delle controversie tributarie | La definizione agevolata consente di definire le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.
Con il provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023 dell’Agenzia delle entrate è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie e sono stati definiti modalità e termini per il versamento. |
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie | La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le liti pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi. |
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione | La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate. |
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate derivanti da acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione | Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni avviene mediante il versamento integrale della sola imposta. |
AGENZIA DELLE ENTRATE: nasce l’IA – Ufficio Intelligenza Artificiale
Nasce l’Ufficio Intelligenza Artificiale presso l’Agenzia delle entrate, servirà per i controlli tecnologici più evoluti.
Si tratta di un ufficio il cui indirizzo sarà la “Realizzazione di processi informatici complessi di elaborazione e trattamento di big data negli ambiti dell’analisi del rischio e del contrasto alle frodi, finalizzati all’individuazione di criteri di rischio, deterministici e probabilistici, da utilizzare per la predisposizione di liste selettive di controllo e di elenchi destinati all’alimentazione del processo di stimolo della compliance”.
DISPOSIZIONI URGENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE: novità in materia di IVA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 76 del 30 marzo 2023 ed è entrato in vigore il 31 marzo 2023, il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 che contiene disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
Assonime, con la nota del 31 marzo 2023, segnala le seguenti novità in materia di IVA.
L’art. 2, in continuità con quanto disposto da precedenti provvedimenti (v., art. 1, commi 13 e 14 della legge di bilancio per il 2023), anche per il secondo trimestre 2023 estende l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali di cui all’art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995.
L’aliquota ridotta, pertanto, si applica nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 indipendentemente dal momento di fatturazione, purché sia riferita a consumi di competenza del periodo di riferimento.
Ne consegue che nel caso in cui la contabilizzazione periodica si basi su dati stimati, l’aliquota IVA del 5% dovrà essere applicata anche alle fatture di conguaglio emesse in momenti successivi rispetto al periodo di vigenza dell’agevolazione.
L’aliquota agevolata IVA si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 115 del 2008.
L’art. 9 introduce una procedura per il recupero dell’IVA da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici che, ai sensi dell’art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, sono tenute ad adempiere all’obbligo di ripiano, per la quota di propria spettanza, del superamento dei limiti di spesa nazionale e regionale (o della Provincia autonoma) per dispositivi medici.
In proposito, l’art. 9 prevede che, considerato che i tetti regionali e nazionali sono calcolati al lordo dell’IVA, i commi 2 e 5 dell’art. 26 del d.p.r. n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che per i versamenti aventi ad oggetto le quote di ripiano, le aziende fornitrici dei dispositivi medici possono portare in detrazione l’Iva scorporandola dall’ammontare dei suddetti versamenti.
La norma precisa che l’IVA deve essere scorporata secondo la modalità indicata all’art. 27 del d.p.r. n. 633 del 1972.
Si tratta, in buona sostanza, del c.d. metodo matematico previsto dal comma 4 dell’art. 27, per lo scorporo dell’IVA, ai fini del versamento dell’imposta da parte dei commercianti al minuto.
La norma chiarisce che il termine, a partire dal quale sorge il diritto alla detrazione dell’imposta, va individuato nel momento in cui sono effettuati i versamenti delle quote di propria spettanza da parte delle aziende fornitrici.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023 l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.
Le aliquote si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l’anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 86.983 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 113.520 euro per gli altri. Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:
Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni) | 4.208,40 euro | 4.292,42 euro |
Coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni | 4.077,12 euro | 4.161,14 euro |
Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:
Reddito | Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni) | fino a 52.190 euro | 24% | 24,48% |
da 52.190 euro | 25% | 25,48% | |
Coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni | fino a 52.190 euro | 23,25% | 23,73% |
da 52.190 euro | 24,25% | 24,73% |
Æ | Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati. |
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
- l’eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il 30 giugno 2023;
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il 30 novembre 2023;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024.
Si ricorda alla gentile Clientela che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023 l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata in vigore per il periodo di imposta 2023.
Si evidenzia sin da subito la sostanziale conferma delle aliquote applicate lo scorso anno, mentre rileva sensibilmente l’incremento dei valori relativi al massimale e al minimale di reddito validi per il 2023. Conseguentemente, le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2023 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps risulteranno essere le seguenti:
Soggetto iscritto alla Gestione Separata | 2022 | 2023 | |
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | Titolare di partita Iva | 26,23% | 26,23% |
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL | 33,72% | 33,72% | |
Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL | 35,03% | 35,03% | |
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | 24% | 24% |
Il massimale di reddito per l’anno 2023 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è incrementato a 113.520 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.
Il minimale di reddito per l’anno 2023 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è stato incrementato a 17.504 euro. Il contributo alla Gestione Separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:
Professionisti | Æ | con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (rivalsa del 4%) |
Collaboratori | Æ | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. |
Associati in partecipazione di solo lavoro | Æ | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato |
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali | Æ | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a euro:
· 6.410,26 di provvigioni annue per i venditori porta a porta · 5.000 di compenso per i collaboratori autonomi occasionali |
RATEAZIONE BOLLETTE LUCE E GAS FINO A 36 MESI
Il Decreto Interministeriale, in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, firmato il 3 febbraio 2023 dal Ministro Urso e controfirmato dal Ministro Fratin prevede quanto segue:
- le imprese possono rateizzare le bollette di luce e gas da 1 anno a 3 anni;
- i fornitori delle utenze hanno il compito di verificare e quantificare gli importi da dilazionare;
- i consumi interessati sono quelli registrati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (e fatturati entro il 30 settembre 2023) per la parte eccedente l’importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021.
- Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal beneficio e il versamento in unica soluzione del debito residuo.
- Al piano dei pagamenti potranno essere applicati interessi a un tasso che non potrà essere superiore al rendimento dei Btp.
COMMERCIO: FABBRICATI AMMORTIZZABILI AL 6%
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 89458/2023, dà attuazione ai commi 65-69 dell’art. 1 della legge 197/2022, che stabiliscono l’ammortamento al 6% per i fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.
La misura è anche applicabile alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
Non si applica ai fabbricati concessi in locazione, leasing o contratti assimilati, il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore alla stessa aliquota.
SRL: APRE IL CROWDFUNDING per la racconta del capitale
Anche le Srl potranno usufruire del crowdfunding, lo speciale strumento per la raccolta di capitali finora riservato alle spa e alle start up innovative.
Così facendo le Srl ordinarie, tipicamente caratterizzate da una forte carenza di mezzi che ne preclude il ricorso al credito alternativo a quello bancario, potranno, in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, primo comma, c.c., offrire al pubblico proprio quote di partecipazione e reperire risorse finanziarie attraverso le piattaforme di crowdfunding.
A prevederlo è il Dl n. 10/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 24 marzo.
LOTTA ALL’EVASIONE: le attività estere non dichiarate
Per i redditi detenuti all’estero l’Agenzia delle entrate sta inviando lettere di compliance per invogliare i contribuenti interessati a regolarizzare bonariamente la loro posizione.
L’anno interessato è il 2019; i dati sono noti all’Agenzia sulla base delle informazioni derivanti dallo scambio automatico secondo il Common Reporting Standard (CRS), che evidenzia i redditi da interessi, dividendi e altri proventi in relazione alle attività detenute all’estero.
Nella comunicazione viene segnalata all’interessato la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione usufruendo del ravvedimento operoso beneficiando delle sanzioni ridotte.
BONUS TRASPORTI: domande entro il 2023 per famiglie, studenti e lavoratori
Il contributo sarà corrisposto ai cittadini con un reddito complessivo nell’anno 2022 non superiore a 20mila euro che presenteranno apposita istanza entro il 31 dicembre 2023.
Si tratta di una misura introdotta contro il caro energia a sostegno di famiglie, studenti e lavoratori per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il contributo può arrivare fino a 60 euro a beneficiario.
È quanto prevede il decreto firmato dai ministri dell’Economia, del Lavoro, e dei Trasporti, che definisce le modalità di accesso alla misura di sostegno.
A renderlo noto un comunicato del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2023. Le risorse stanziate per il 2023 sono pari a 100milioni di euro. Per beneficiare del bonus è necessario inviare la domanda attraverso la procedura disponibile sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it entro il 31 dicembre 2023.
LAVORI USURANTI: differimento del termine per la comunicazione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato, il 29 marzo 2023, che i termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l’adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti, (lettere da a) a d) dell’art. 1, Decreto Legislativo n. 67/2011), fissati al 31 marzo 2023, sono differiti, per l’anno in corso, al 17 aprile 2023.
Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena (art. 1, comma 1, lett. c), Decreto Legislativo n. 67/2011) rimane fissato entro trenta giorni dall’inizio dello stesso ai sensi dell’art. 5, comma 2, Decreto Legislativo n. 67/2011.
NOVITÀ IN TEMA DI SOMMINISTRAZIONE
In sede di conversione in legge del Decreto c.d. Milleproroghe, è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2025 la vigenza dell’articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Fino a tale nuova scadenza sarà dunque possibile, per le aziende utilizzatrici che abbiano stipulato con l’agenzia di somministrazione un contratto di somministrazione a tempo determinato, impiegare in missione per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi il medesimo lavoratore somministrato, purché l’agenzia abbia loro comunicato l’assunzione di tale lavoratore a tempo indeterminato, senza che ciò determini la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra utilizzatore e lavoratore somministrato.
BONUS CARBURANTE IMPONIBILE CONTRIBUTIVO
Si comunica che la L. 23/2023, di conversione del D.L. 5/2023, ha previsto che l’esonero fino a 200 euro per i buoni carburante sia valido solo fiscalmente e non contributivamente.
Infatti, il comma 1, articolo 1, del Decreto attualmente in vigore e oggetto di conversione recita: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.”
Il buono carburante fino a 200 euro, pertanto, è esente fiscalmente ma non contributivamente.
L’INPS FORNISCE LE INDICAZIONI EPR LA RICHIESTA DEL C.D. “BONUS ASILI”
L’Inps, con messaggio 2 marzo 2023, n. 889, fornisce le indicazioni per l’inserimento delle richieste finalizzate a ottenere il c.d. bonus nido.
Si tratta, nello specifico, delle forme di sussidio previste dall’articolo 1, comma 355, L. 232/2016, e in particolare:
- contributo per il pagamento di rette inerenti la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati da Enti locali;
- contributi per le forme di supporto domiciliare presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.
Le richiesti relative alle due forme sopra citate (per ciascun bambino) sono alternative tra loro, sicché richiedere l’una esclude la possibilità di accedere all’altra.
Il messaggio n. 889/2023 precisa che la domanda di contributo deve essere presentata, ricorrendo al portale Inps, ovvero ai servizi offerti dai patronati, da parte del genitore (in alternativa dal soggetto affidatario), e deve contenere l’indicazione dei mesi di frequenza che si collocano nell’arco temporale compreso tra gennaio e dicembre 2023, per un numero massimo di 11 mensilità.
Atteso, poi, che il diritto spetta in capo a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, nell’ipotesi di compimento del terzo anno di vita nel corso del 2023, il diritto a fruire bonus sarà limitato all’arco temporale gennaio–agosto.
Tecnicamente poi, più che di bonus è più corretto parlare di rimborso, stante la circostanza che all’atto di presentazione della domanda sarà necessario da parte del richiedente, produrre le ricevute che attestano l’avvenuto pagamento delle rette.
Da ultimo, il messaggio Inps n. 889/2023 prevede delle soglie massime calibrate in relazione alla situazione economica equivalente determinatasi in base all’ISEE in corso di validità.
SMART WORKING: NOVITÀ PER FRAGILI E GENITORI UNDER 14
Si informano i Signori Clienti che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2023 la L. 14/2023, di conversione in legge del D.L. 198/2022, c.d. Milleproroghe.
In materia di smart working, in sede di conversione in legge sono stati prorogati i regimi speciali per lavoratori fragili (articolo 9, comma 4-ter) e genitori di figli under 14 e lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid (articolo 9, comma 5-ter).
Smart working per soggetti fragili
È stato prorogato al 30 giugno 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022.
La modalità di lavoro agile deve essere assicurata anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Proroga smart working genitori under 14
È stato prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto per i lavoratori subordinati del settore privato, genitori di figli under 14, allo svolgimento della prestazione in modalità di smart working, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Tale diritto inoltre spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (articolo 90, D.L. 34/2020).
PENSIONE CON QUOTA 103
Si comunica che l’Inps, con circolare n. 27/2023, ha illustrato le novità relative a quota 103.
Tale modalità di accesso anticipato alla pensione si caratterizza per i seguenti requisiti:
- requisito anagrafico di 62 anni;
- requisito contributivo di 41 anni.
Entrambi i requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2023; una volta raggiunti si potrà andare in pensione con quota 103 anche dopo il 2023.
Con tale modalità di accesso pensionistico è introdotto un tetto all’importo del trattamento pensionistico. Infatti, si prevede che la prestazione sia erogata in misura non superiore a 5 volte il trattamento minimo (circa 2.818,70 euro lordi mensili) fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni fino a dicembre 2024 e collegata alla variazione dell’aspettativa di vita.
Se l’importo della pensione risultasse superiore, la differenza tra le 5 volte il trattamento minimo e la somma ulteriore, perequata nel tempo, sarà attribuita al momento del compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
PENSIONE ANTICIPATA c.d. opzione donna
Con la circolare n. 25/2023, l’Inps ha fornito le istruzioni in tema di pensione anticipata c.d. opzione donna per come prevista dalla legge di bilancio 2023, per i profili relativi ai destinatari della norma, ai requisiti e alle condizioni richiesti, alla decorrenza del trattamento pensionistico e alle modalità di presentazione della domanda.
Destinatari: requisiti e condizioni
La norma vale per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni previste.
Il requisito anagrafico è ridotto di 1 anno per figlio nel limite massimo di 2 anni. La riduzione si applica in favore delle licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, anche in assenza di figli.
Le lavoratrici conseguono la pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e purché si trovino in almeno 1 delle seguenti condizioni alla data di presentazione della domanda di pensione:
- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi continuativi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo al momento della presentazione della domanda un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.
Domanda di pensione
Le lavoratrici, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, devono presentare la domanda di pensionamento e allegare, ove richiesto, la relativa documentazione.
La domanda può essere oggetto di rinuncia.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.