Informativa fiscale del 27 Febbraio 2023

Informativa fiscale del 27 Febbraio 2023 

 

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

 

  • ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI: presentazione delle domande    2
  • CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI    4
  • DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI: in scadenza la comunicazione delle spese 5
  • DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI: stop alla cessione dei crediti e allo sconto    6
  • DETRAZIONE SULLE ZANZARIERE    6
  • LOTTA ALL’EVAZIONE: IL FISCO RICERCA GLI AFFITTI BREVI    6
  • LA CERTIFICAZIONE UNICA 2023    7
  • SCADE IL 16 MARZO 2023 la certificazione degli utili corrisposti nel 2022    8
  • PENSIONE ANTICIPATA con QUOTA 103: al via le domande    8
  • LEGGE DI BILANCIO 2023 – LE AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI    9
  • ESONERO CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI PER L’ANNO 2023 10
  • ESONERO CONTRIBUTIVO PARITÀ DI GENERE – LE ISTRUZIONI INPS 10
  • TASSAZIONE MANCE NEL TURISMO 11
  • BONUS CARBURANTE 2023 11
  • TABELLE ACI PER IL 2023 12

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

 

ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI: aperto il canale per la presentazione delle domande

L’articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La rottamazione è fruibile anche nel caso di debitori che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle e siano decaduti per non avere pagato le rate.

I contribuenti, presentando apposita istanza entro il prossimo 30 aprile 2023, beneficeranno:

  • dello sgravio delle sanzioni amministrative;
  • dello sgravio degli interessi compresi nei carichi;
  • dello sgravio degli interessi di mora;
  • dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.

Le multe stradali non saranno sgravate, ma potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi.

La presenza di eventuali contenziosi non osta alla presentazione dell’istanza di rottamazione: nella domanda il contribuente si impegnerà a rinunciare ai giudizi in corso.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate trimestrali, ricordando comunque che le prime 2 rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

 

La procedura e gli effetti dell’istanza di rottamazione

La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la specifica modulistica, secondo le modalità pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il 20 gennaio 2023, di seguito riepilogate.

Successivamente, entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunicherà al debitore:

  • l’esito della domanda,
  • l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e;
  • i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

 

La presentazione dell’istanza

I contribuenti interessati ad accedere alla definizione agevolata dei ruoli, possono presentare la richiesta di adesione solo in via telematica, utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet dell’agente della riscossione: www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

A tal fine vi sono due procedure, una dedicata ai soggetti che non presentano credenziali di accesso, una seconda per i soggetti in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns (questa seconda decisamente più agevole e immediata).

 

Contribuenti privi di credenziali di accesso

Nella sezione dedicata si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.

Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda email di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore email con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

 

Contribuenti con credenziali Spid, Cie e Cns

Tali soggetti posso accedere senza credenziali, senza la necessità di allegare la documentazione di riconoscimento.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

In definitiva:

  • coloro che hanno presentato la domanda direttamente dall’area pubblica (quindi senza credenziali) riceveranno tre email (la prima per la convalida della richiesta, la seconda con il numero identificativo della pratica e la terza con allegata la ricevuta di presentazione della domanda, se la documentazione risulta corretta);
  • coloro che hanno presentato domanda nell’area riservata (accesso con credenziali) riceveranno una sola mail (di presa in carico della pratica, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023).

 

CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

Con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti riguardanti la possibilità, introdotta nella recente Legge di Bilancio 2023, di definire in maniera agevolata gli atti di contestazione, notificati dall’Agenzia delle entrate, riguardanti omessi, parziali o ritardati versamenti. Si tratta dei cosiddetti “avvisi bonari” derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali inviate dai contribuenti.

La definizione agevolata degli avvisi bonari

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), con i commi da 153 a 159, ha introdotto la possibilità di procedere alla definizione, con modalità agevolate, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, in relazione alle annualità in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Rientrano nella definizione agevolata:

  • le comunicazioni ricevute nel 2022 per le quali il termine di pagamento (30 o 90 giorni a seconda dei casi) non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023;
  • le comunicazioni recapitate dal 1° gennaio 2023.

Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione ovvero fruendo di un piano di rateazione in 20 rate trimestrali (con applicazione degli interessi di dilazione); in tal caso, la prima rata va versata entro il termine di 30/90 giorni dalla ricezione della comunicazione, mentre le rate successive vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

Gli avvisi già oggetto di rateazione

La definizione agevolata si applica anche agli avvisi bonari per i quali è già in corso un piano di rateazione anche in relazione a periodi d’imposta precedenti al 2019.

Anche in questo caso, la definizione comporta la riduzione della sanzione al 3%, che però interessa solo le rate che scadono successivamente al 1° gennaio 2023 (in altre parole, non viene ricalcolata la sanzione su tutto l’avviso rateizzato, in quanto le rate già pagate restano acquisite dall’erario con la precedente sanzione); inoltre, qualora la rateazione fosse più breve, vi è la possibilità di ricalcolare il piano di rateazione su 20 rate.

In altri termini:

  • se il piano originario già era calcolato su 20 rate (quindi per contestazioni superiori ai 5.000 euro) si dovranno ricalcolare le sanzioni, e le rate ricalcolate vanno versate alle scadenze originarie;
  • nei casi in cui l’importo originario riguardasse contestazioni non superiori a 5.000 euro, che precedentemente fruivano di una rateizzazione più breve, sarà possibile anche fruire dell’estensione fino a venti rate.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, oltre a ridurre la sanzione, occorrerà anche ricalcolare gli interessi per tenere conto delle rate ricalcolate e della maggiore dilazione; a tal fine l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nella home page del proprio sito un foglio excel che aiuta in tale ricalcolo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/

 

DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI: in scadenza la comunicazione delle spese 2022

L’articolo 121, D.L. 34/2020 prevede la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante per interventi sugli immobili.

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante;
  2. per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare a terzi.

 

Il termine per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate le cessioni del credito effettuate e gli sconti in fattura praticati è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Va tenuto presente che lo scorso anno, in relazione alle spese sostenute nell’anno 2021 il predetto termine del 16 marzo era stato prorogato al 29 aprile 2022; è pertanto possibile, che anche in relazione alle spese sostenute nel 2022 il termine del 16 marzo 2023 venga anch’esso prorogato da parte dell’Agenzia delle entrate.

Le spese sostenute nel 2022 per le quali sono stati sottoscritti contratti di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o applicati sconti in fattura parziali o totali devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate compilando il modello disponibile al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4183373/Opzione_mod.pdf/bac5c298-f36f-34b2-9cc6-07faf724c7c9.

Requisiti oggettivi obbligatori per potere optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura sono:

  • il rilascio dell’asseverazione di congruità dei costi sostenuti
  • il rilascio del visto di conformità.

Per il bonus facciate sono sempre obbligatori l’asseverazione di congruità e il visto di conformità.

Per le altre spese  sostenute sugli immobili diverse dal bonus facciate è possibile esercitare l’opzione senza l’asseverazione e il visto solo quando:

  • sono relative a opere eseguite in “edilizia libera”;
  • sono relative ad interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

 

Æ Con il provvedimento 35873 del 3 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate ha specificato che anche la cessione delle rate residue di detrazione (ad esempio, relative alle spese sostenute nel 2020 o 2021) deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (pertanto entro il 16 marzo 2023, per le rate residue che decorrono da quella attribuibile al 2022).

 

 

DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI: stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura

Con l’approvazione del Decreto Legge n. 11/2023 dal 17 febbraio, la cessione del credito o lo sconto in fattura del superbonus e delle altre tipologie di bonus edilizi resta possibile solo per gli interventi già in atto o per i quali era già stato conseguito il relativo titolo abilitativo.

Nel caso dei condomini la detrazione sarà ancora ammessa se, al 16 febbraio 2023, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila.

Nel caso dei privati, in presenza di interventi che comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici la detrazione sarà ancora ammessa se, al 16 febbraio 2023, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del relativo titolo abilitativo richiesto dalle normative vigenti.

La data del 16 febbraio 2023 è quindi la deadline di riferimento; in tutti gli altri casi, i bonus edilizi potranno essere utilizzati unicamente in compensazione da parte del soggetto beneficiario che ha sostenuto le spese.

 

DETRAZIONE SULLE ZANZARIERE

Il “bonus zanzariere” è un’agevolazione per l’acquisto o la sostituzione di prodotti di protezione a schermatura solare.

Il bonus è stato introdotto nel 2020 dal decreto Rilancio ed è richiedibile fino al 31 dicembre 2024.

E’ una detrazione del 50% sull’acquisto e sulla posa in opera di zanzariere su finestre e portefinestre, con limite di spesa di 60 mila euro per unità immobiliare. Non è previsto alcun limite ISEE.

 

LOTTA ALL’EVAZIONE: IL FISCO RICERCA GLI AFFITTI BREVI

Arriva in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che recepisce la direttiva Dac7 (direttiva (Ue) 2021/514) che mira a tracciare i redditi guadagnati online per importi superiori a 2.000 euro.

La Dac7 obbliga le piattaforme online a comunicare i guadagni raccolti online dagli utenti. La prima comunicazione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2024 sui redditi guadagnati dal 2023. Sulla base di tale provvedimento le piattaforme web come Aribnb, Booking, ecc…, dovranno comunicare alle autorità fiscali degli stati membri i dati relativi alla vendita di beni online, di servizi, di noleggio ed i redditi derivanti da affitti brevi.

Saranno comunicati l’indirizzo di ogni proprietà inserzionata, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o l’identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello stato membro in cui è situata la proprietà, oltre al numero di giorni di locazione, il tipo di proprietà inserzionata, il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre dell’anno e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata, insieme a eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma.

 

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2023

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale n. 14392 del 17 gennaio 2023, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2023, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al periodo d’imposta 2022, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2023, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Novità

Tra le novità da segnalare a proposito della CU 2023 ci sono quelle che riguardano:

  • l’indicazione dei bonus stabiliti per contrastare il caro energia e bollette e il bonus carburante, punto 474 e seguenti;
  • le modifiche alle detrazioni per i familiari a carico (nuovo Assegno Unico universale) punto 361 e seguenti;
  • l’indicazione del nuovo trattamento integrativo per chi ha un reddito inferiore a 15.000 euro (ovvero 28.000 euro al verificarsi di taluni requisiti) punto 390 e seguenti;
  • la creazione di uno spazio nell’ambito della sezione contributi, per dichiarare il lavoro di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
  • l’aggiornamento del set informativo relativo alla detrazione spettante per canoni di locazione, nel limite massimo di 2.000 euro.

Termini

La CU 2023 si articola in 2 diverse certificazioni:

  • il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
  • il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.

 

Il termine per la trasmissione telematica delle CU sia per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato è fissato nel prossimo 16 marzo 2023.

Resta fissato al 31 ottobre 2023 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2023).

Sanzioni

L’omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2023 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
  • 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

 

SCADE IL 16 MARZO 2023 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2022

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2023 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell’anno 2022.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni

Particolare attenzione va prestata con riguardo all’esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all’anno di produzione degli utili.

 

Attenzione al periodo di formazione delle riserve di utili

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate)

 

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2022 da certificare

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 16 marzo 2023; tale modello non va trasmesso all’Agenzia delle entrate. I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2022.

 

PENSIONE ANTICIPATA con QUOTA 103: al via le domande

Con messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023, l’Inps informa che è possibile presentare domanda di pensione con Quota 103.

Possono accedervi i lavoratori e le lavoratrici con 62 anni d’età e 41 di contributi.

La domanda può essere trasmessa in modalità telematica dal sito Inps, oppure tramite i servizi dei patronati o il contact center dell’Istituto.

LEGGE DI BILANCIO 2023 – LE AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) introduce, fino al 31 dicembre 2023, 3 distinte agevolazioni in caso di assunzione di lavoratori subordinati.

Agevolazione assunzione percettori Reddito di cittadinanza

Con la Legge di Bilancio viene varato un nuovo incentivo, al fine di promuovere occupazione stabile, spettante ai datori di lavoro che assumono, nel corso del 2023, percettori di reddito di cittadinanza (RdC), escluso il lavoro domestico.

 

Qualora tali soggetti vengano assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o si stabilizzi un rapporto di lavoro a tempo determinato, sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (esonero massimo mensile pari a 667 euro).

Per poter utilizzare l’incentivo per le assunzioni/stabilizzazioni dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, occorre attendere l’apposita autorizzazione dalla Commissione Europea e la successiva circolare Inps.

Agevolazione donne in condizione di svantaggio

Anche per tutto il 2023 viene riproposto l’incentivo per l’assunzione di donne che si trovano in particolari condizioni. Più nello specifico, l’esonero contributivo può essere concesso ai datori di lavoro che assumano o trasformino a tempo indeterminato donne in condizione di svantaggio ovvero:

  • donne residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, indipendentemente dall’età;
  • lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza limiti di età;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

L’esonero è pari al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui e la durata è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi in caso di rapporto trasformato.

L’incentivo ha natura di aiuto di Stato e deve essere preventivamente autorizzato della Commissione Europea.

Agevolazione assunzione giovani under 36

Per il 2023 viene riproposto, anche in questo caso migliorandolo, l’incentivo per l’assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni (35 anni e 364 giorni), purché non abbiano mai avuto in precedenza un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, eccezion fatta per un rapporto di lavoro con contratto di apprendistato non confermato.

L’esonero è pari al 100% dei contributi dovuti, nel limite massimo di 8.000 euro annui (massimo 667 euro al mese), per una durata massima di 36 mesi.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI PER L’ANNO 2023

Con la recente Legge di Bilancio il Legislatore ha proseguito nel suo sforzo di taglio al cuneo, andando a prevedere, per l’intero anno 2023, 2 distinte tipologie di intervento:

  • viene riproposta la medesima situazione di agevolazione del 2022 (riduzione del 2%), sempre per i soggetti aventi un imponibile mensile ai fini contributivi non superiore a 2.692 euro, per tutto l’anno 2023;
  • in più, sempre per l’annualità 2023, viene aumentata la riduzione contributiva del dipendente al 3%, per quei lavoratori che hanno un imponibile mensile ai fini contributivi non superiore a 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PARITÀ DI GENERE – LE ISTRUZIONI INPS

L’Inps, con la circolare n. 137/2022, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero introdotto dalla L. 162/2021 a favore dei datori di lavoro che conseguono la certificazione per la parità di genere, ai sensi dell’articolo 46-bis, D.Lgs. 198/2006.

Oltre al possesso della certificazione alla data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro dovranno risultare titolari di Durc regolare, essere in totale assenza di violazione delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e rispettare gli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono ammessi alla misura i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, mentre restano escluse le P.A..

Natura e durata dell’incentivo

Lo sgravio consiste in una riduzione dell’1% della contribuzione a carico del datore di lavoro, con un massimo di 50.000 euro annui e 4.166,67 euro mensili (50.000/12) per impresa, fino a concorrenza delle risorse stanziate, pari a 50 milioni di euro per il 2022.

In caso di risorse insufficienti a coprire il fabbisogno, l’Istituto opererà un riproporzionamento tra gli aventi diritto, mediante riduzione del contributo.

Trattandosi di una misura di aiuto generalizzata, essa non rientra nella disciplina di cui all’articolo 107, Tfue, poiché non si ritiene che possa determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale, ledendo la libera concorrenza. Sono esclusi dal beneficio i premi e i contributi dovuti all’Inail.

L’esonero ha la medesima durata della certificazione per la parità di genere, ovvero 3 anni, con decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa.

Qualora la certificazione fosse revocata, il datore di lavoro dovrà informare l’Istituto e bloccare l’applicazione della misura.

L’esonero in trattazione potrà essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, a condizione che per le altre misure agevolative il divieto di cumulo non sia espressamente previsto.

 

TASSAZIONE MANCE NEL TURISMO

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), all’articolo 1, commi 58-62, ha previsto e regolamentato una nuova modalità di tassazione delle mance percepite dal personale dipendente nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive.

Sono rilevanti, ai fini della predetta disposizione fiscale, le somme concesse dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici (carta di credito, bancomat, etc.).

Dette somme costituiscono reddito di lavoro dipendente, ma non sono tassate in modalità ordinaria, bensì tramite un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, stabilita nella misura del 5%.

Tale agevolazione, tuttavia, si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tali somme, oltre a non entrare nel Tfr, sono esenti da contributi previdenziali e assistenziali e dai premi Inail.

Sono interessati al predetto beneficio i dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.

L’imposta è applicata direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, secondo le regole che saranno indicate dall’Agenzia delle entrate.

 

BONUS CARBURANTE 2023

È stato pubblicato sulla G.U. n. 11/2023 il D.L. 5 del 14 gennaio 2023, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

Nella prima versione (Consiglio dei Ministri n. 15/2023) era previsto che la disposizione valesse solo nel periodo gennaio-marzo 2023, ma sono state apportate modifiche (Consiglio dei Ministri n. 16/2023) ed è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Nello specifico, la norma prevede che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, Tuir, in materia di fringe benefit (258,23 euro annui nel 2023), il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.

In attesa di eventuali istruzioni ufficiali, si potrebbero ritenere valide, data l’analogia con l’agevolazione già prevista per l’anno scorso dal D.L. 21/2022, quelle fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27/E/2022, indicando in busta paga tale erogazione separatamente dai fringe benefit, anche ai fini dell’inserimento nella CU.

 

TABELLE ACI PER IL 2023

Si informa che, a partire dal 1° gennaio 2023, sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall’Aci, e da utilizzare per il calcolo dei fringe benefit applicati in azienda.

Il comunicato dell’Agenzia delle entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci e valide per il 2023 è stato pubblicato nella G.U. n. 302 del 28 dicembre 2022.

Le tabelle vengono utilizzate:

  • per individuare il fringe benefit al lavoratore nell’ipotesi di uso promiscuo dell’auto aziendale;
  • per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Ricordiamo che, per le concessioni in uso effettuate a partire dal 1° luglio 2020, il calcolo del benefit ha subito una radicale modifica, andando a graduare detta valorizzazione in funzione delle emissioni di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO2).

Le tabelle sono suddivise nel modo che segue:

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.