Informativa fiscale del 30 Aprile 2023

Informativa fiscale del 30 Aprile 2023

 

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

  • SUPERBONUS: proroga al 30/09 del termine di sostenimento spesa
  • CONVERTITO IL D.L. 11 SULLE MODIFICHE AL C.D. SUPERBONUS
  • IL C.D. DECRETO BOLLETTE
  • Maggiorazione dal 2023 dell’ammortamento dei fabbricati strumentali
  • ORGANO DI CONTROLLO: in scadenza il termine per la nomina
  • BONUS EDILIZI: detrazioni in 10 anni
  • CONTABILITA’ IN NERO: gli appunti dell’imprenditore valutati come prova
  • ONERI INDEDUCIBILI E FATTURE FALSE
  • CERTIFICAZIONI SOA (Società Organismi di Attestazione)
  • IMPIGNORABILITA’ DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI: nuova soglia
  • MODELLI REDDITI 2023: modificati il 26 aprile 2023
  • RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO
  • Modifiche alla disciplina dell’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE per i figli
  • AUTORIZZAZIONI PER CONTROLLO A DISTANZA

 

SUPERBONUS: proroga al 30 settembre del termine di sostenimento delle spese

Proroga del termine per il pagamento delle spese

Nella serata del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il Comunicato Stampa del MEF che annuncia la proroga del termine per l’esecuzione dei lavori sugli edifici unifamiliari che beneficiano del superbonus, scadenza che era fissata allo scorso 31 marzo 2023.

In particolare, come annunciato dal Mef, sarà prevista la proroga del termine dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 per completare i lavori sugli edifici unifamiliari che fruiscono del superbonus 110%.

Rimane confermata la condizione che ha guidato tutte le recenti proroghe delle “unifamiliari”, ossia il fatto che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

La cessione dei crediti

Il secondo significativo intervento riguarda la comunicazione per la prima cessione del credito dei bonus edilizi (relativamente alle rate residue delle spese sostenute nel 2020 e 2021 e alle spese sostenute nel 2022), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è spirato lo scorso 31 marzo 2023.

Per queste cessioni del credito, a favore di banche e intermediari finanziari, non ancora “formalizzate” mediante la stipula del relativo contratto sarà possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis (con pagamento della sanzione di 250 euro secondo le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 58/E/2022).

Successivamente al pagamento della sanzione e alla sottoscrizione dei contratti, sarà possibile effettuare la comunicazione telematica di cessione dei crediti, entro il termine dell’invio telematico all’Agenzia delle entrate della prima dichiarazione dei redditi successiva, ossia il 30 novembre 2023.

 

 

CONVERTITO IL D.L. 11 SULLE MODIFICHE AL C.D. SUPERBONUS

La L. 38/2023, di conversione del D.L. 11/2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023.

Di seguito le novità ritenute di maggiore interesse che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 3, sono entrate in vigore a decorrere dal 12 aprile 2023.

Contenuto
Proroga termini spese per le persone fisiche

In sede di conversione in legge è stato prevista la proroga al 30 settembre 2023, rispetto all’originario termine del 31 marzo 2023, della data ultima di sostenimento delle spese per gli interventi effettuati su unità immobiliari da parte delle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, fermo restando che almeno il 30% delle spese complessive sia stato sostenuto entro il 30.09.2022.

Divieto acquisto da parte delle P.A.

Introducendo il nuovo comma 1-quinquies all’articolo 121, D.L. 34/2020, viene previsto che le P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) (sconto in fattura) e b) (cessione del credito).

Modifiche all’utilizzo dei crediti da parte di banche e intermediari finanziari

In sede di conversione in legge è stato inserito il nuovo comma 1-sexies nell’articolo 121, D.L. 34/2020, prevedendo che a banche e intermediari finanziari, cessionarie dei crediti d’imposta in relazione a interventi la cui spesa è stata sostenuta entro il 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di BTP, con scadenza non inferiore a 10 anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta già utilizzati in compensazione.

Modifiche rateizzazione crediti

Intervenendo sull’articolo 119, D.L. 34/2020, viene inserito il nuovo comma 8-quinquies, stabilendo che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.

L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.

L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese

In riferimento alle spese relative agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020 l’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, si interpreta nel senso che:

1. per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di cui alla lettera a), comma 1, articolo 10-bis, D.L. 21/2022, oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b), comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2. il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2, articolo 10-bis, D.L. 21/2022, è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3. le disposizioni dell’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997

Viene stabilito che l’articolo 17, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 241/1997, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020, nei confronti di enti impositori diversi.

Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui al l’articolo 3, comma 10-octies, D.L. 198/2022, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso al 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64, Tub o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005.

 

 

IL C.D. DECRETO BOLLETTE

Il D.L. 34/2023, rubricato “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 ed entrato in vigore il successivo 31 marzo 2023.

Di seguito una sintesi delle novità ritenute di maggiore interesse.

Contenuto
Rafforzamento bonus sociale elettricità e gas

Viene previsto che, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al Decreto Mise 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, D.L. 185/2008, sulla base del valore ISEE, per il II trimestre dell’anno 2023, sono rideterminate dall’ARERA tenendo conto di quanto stabilito in attuazione dell’articolo 1, comma 18, L. 197/2022, nel limite di 400 milioni di euro.

Inoltre, a decorrere dal II trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all’articolo 3, comma 9-bis, D.L. 185/2008, sono rideterminate sulla base dell’ISEE pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

Riduzione Iva nel settore gas

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%.

L’aliquota ridotta si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, D.Lgs. 115/2008.

Contributo in caso di prezzi del gas elevati

Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall’articolo 2, D.P.R. 412/1993, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.

Contributo straordinario per l’acquisto di energia e gas naturale alle imprese

Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023 sono previsti i seguenti crediti.

Contributo imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2023.

Contributo energia imprese

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2023.

Imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel II trim. solare dell’anno 2023

Contributo gas imprese

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre solare dell’anno 2023.

Agroenergie

Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre la franchigia, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell’articolo 19, D.M. 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.

Agevolazioni per interventi di risparmio energetico

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali.

In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti al 31 marzo 2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Iva payback dispositivi medici

In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, per i versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, D.L. 78/2015, ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici possono portare in detrazione l’Iva determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall’articolo 27, D.P.R. 633/1972, dall’ammontare dei versamenti effettuati.

 

 

MAGGIORAZIONE DALL’ESERCIZIO 2023 DELL’AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI STRUMENTALI DEI COMMERCIANTI AL DETTAGLIO

L’articolo 1, commi 65-68, L. 197/2022 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

Il coefficiente applicabile alla quota di ammortamento dei 5 periodi di imposta dal 2023 al 2027 può essere incrementato fino al 6%.

Il provvedimento n. 89458 dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2023 ha definito l’ambito soggettivo e oggettivo della norma (non c’è pertanto alcun impatto sui bilanci dell’esercizio 2022 in corso di approvazione in queste settimane, in quanto la disposizione si applica dal 2023).

L’individuazione delle attività e dei fabbricati che possono fruire della maggiorazione

La disposizione si applica ai fabbricati strumentali entrati in funzione entro il 31 dicembre 2023.

Le imprese che svolgono una delle attività “agevolabili” il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime della tassazione di gruppo, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori “agevolabili” aderenti al regime di tassazione di gruppo.

La maggiorazione derivante dalle quote di ammortamento incrementate imputate a conto economico negli esercizi dal 2023 al 2027 non deve essere rideterminata nell’ipotesi di vendita dei fabbricati strumentali (in ogni caso, però, il cessionario non acquisisce il diritto a fruire per il periodo residuo della maggiorazione delle quote di ammortamento).

Nel caso, invece, di operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, il soggetto avente causa dell’operazione straordinaria che opera nei settori “agevolabili” può continuare ad applicare la maggiorazione per il periodo residuo fino al 2027, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento n. 89458/2023.

Le disposizioni relative alla maggiorazione delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi 4 periodi di imposta, sempre nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 2 e 3 del provvedimento n. 89458/2023.

Æ Si segnala alla gentile Clientela che la norma prevista dall’articolo 1, commi 65-68, L. 197/2022, le cui disposizioni attuative sono inserite nel provvedimento n. 89458/2023, non introduce una deroga al criterio di cui all’articolo 109, comma 4, D.P.R. 917/1986: gli ammortamenti, pertanto, potranno essere dedotti fiscalmente solo se conseguenti all’iscrizione a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti.

 

 

ORGANO DI CONTROLLO: in scadenza il termine per la nomina in caso di superamento dei nuovi limiti

In sede di approvazione del bilancio 2022 le società dovranno valutare il superamento di almeno uno dei limiti previsti dall’articolo 2477, cod. civ. per la nomina dell’organo di controllo o di un revisore, per 2 anni consecutivi:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo dello Stato patrimoniale;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’obbligo di nomina sulla base dei citati nuovi parametri diviene obbligatoria, dopo alcune proroghe normative (l’ultima disposta dal D.L. 118/2021), nel caso sussista il superamento per gli esercizi 2021 e 2022.

L’ultimo differimento dell’obbligo di nomina previsto dall’articolo 2477, cod. civ. doveva essere letto in maniera coordinata con i rinvii delle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta.

La decorrenza dell’obbligo

L’articolo 2477, comma 5, cod. civ. sancisce che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti (cioè almeno una delle soglie in precedenza ricordate per 2 esercizi consecutivi) deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Se l’assemblea non provvede alla nomina, provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro Imprese.

In sede di prima nomina del revisore si segnala che la dottrina ritiene che non trovi applicazione il maggior termine di 30 giorni concesso, a regime, dal codice civile.

Questo a causa della formulazione letterale dell’articolo 379, comma 3, Codice della crisi (riguardante la disciplina transitoria), il quale afferma che la prima nomina debba avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

Pertanto, cautelativamente, si consiglia di conferire l’incarico per il triennio 2023/2025 in seno all’adunanza dell’assemblea dei soci che delibera l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.

La cessazione dell’obbligo

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti sopra evidenziati.

 

 

BONUS EDILIZI: detrazioni in 10 anni

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 2023/132123, pubblicato il 18 aprile, sono state definite le modalità attuative per la ripartizione in 10 anni dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi.

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti di imposta in argomento, non utilizzati in compensazione, anche acquisiti per effetto di cessioni successive alla prima, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

 

 

CONTABILITA’ IN NERO: gli appunti dell’imprenditore valutabili come prova nell’accertamento tributario

La documentazione extracontabile reperita presso la sede dell’impresa, anche se costituita da annotazioni personali dell’imprenditore, può essere utilizzata come elemento probatorio, sebbene la sua valutazione sia meramente presuntiva e ciò è valido anche in assenza di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell’adempimento degli obblighi di legge.

Infatti, se durante un’ispezione viene trovata documentazione non obbligatoria che potrebbe indicare l’esistenza di operazioni non contabilizzate (contabilità in nero), questa documentazione non può essere ignorata dal giudice come priva di rilevanza probatoria, anche se non sono state riscontrate irregolarità nella contabilità ufficiale del contribuente.

La sua valutazione deve essere basata sull’analisi dell’intrinseco valore delle informazioni contenute nella documentazione e sulla comparazione di tali informazioni con altre prove acquisite e con i dati ufficiali della contabilità del contribuente.

Pertanto, gli appunti personali e le informazioni provenienti dall’imprenditore dai quali si possa evincere una sorta di contabilità in nero, rappresentano un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del DPR 600/73, dovendosi ricomprendere tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta. (Corte di Cassazione, sentenza n. 9944.2 del 13 aprile 2023)

 

 

ONERI INDEDUCIBILI E FATTURE FALSE

In tema di oneri indeducibili la prova della falsità delle fatture può derivare anche da presunzioni, purché siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

L’onere di fornire tale prova spetta all’amministrazione finanziaria, mentre la parte è tenuta a dimostrare che le operazioni siano state realmente effettuate.

Sulla base di tali principi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata ha ritenuto oggettivamente falsa la prestazione effettuata dal soggetto fornitore e, di conseguenza, ha dichiarato indeducibile il relativo costo.

Spiegano i giudici che la falsità delle fatture è agevolmente desumibile dall’incapacità, dal punto di vista tecnico, del fornitore di effettuare la prestazione.

Nel caso di specie, infatti, le fatture emesse risultavano di valore del tutto inconciliabile con il volume d’affari realizzato dal soggetto fornitore desunto dal sistema SERPICO.

(Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, sentenza n. 32/1 del 02/03/2023)

 

 

CERTIFICAZIONI SOA (Società Organismi di Attestazione)

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, ha fornito alcune precisazioni circa gli obblighi, introdotti dal Decreto-legge Ucraina, di certificazione SOA (Società organismo di attestazione) per superbonus o altre agevolazioni edilizie che superano i 516.000 euro.

Ricordiamo che la certificazione SOA è un’attestazione che permette l’accesso delle imprese a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

Nello specifico, per i contratti di appalto e subappalto in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL Ucraina) e per i contratti stipulati in data anteriore, è possibile fruire delle detrazioni per gli interventi edilizi a prescindere dalla certificazione SOA; nessun obbligo anche per i soggetti che abbiano stipulato contratti dal 21 maggio al 31 dicembre 2022.

Per beneficiare delle agevolazioni a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2023, le stesse devono aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione.

Dal 1° luglio 2023, invece, è necessario l’avvenuto rilascio della certificazione SOA. Secondo l’Agenzia, il valore di 516.000 euro va considerato al netto dell’Iva; sono fuori dall’ambito applicativo delle condizioni SOA le spese riguardanti l’acquisto di unità immobiliari, anche antisismiche.

 

 

IMPIGNORABILITA’ DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI: nuova soglia

L’Inps, con circolare n. 38 del 3 aprile 2023, affronta il tema dell’innalzamento della soglia di impignorabilità dei trattamenti pensionistici.

La norma dalla quale promana tale previsione è l’articolo 21–bis, D.L. 115/2022 (c.d. Aiuti–Bis) inserito in sede di conversione in L. 142/2022, in forza del quale le somme percepite a titolo di trattamento pensionistico non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con in ogni caso un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente tale importo è pignorabile entro i limiti legali previsti.

La circolare si rende necessaria in quanto recepente il miglior trattamento normativo ora previsto che eleva l’impignorabilità delle pensioni dalla misura massima dell’assegno sociale, elevata della metà, al doppio della misura massima del medesimo assegno sociale, con limite minimo in ogni caso individuato nella somma di 1.000 euro.

La circolare Inps n. 38/2023 precisa come tale nuova disciplina sia entrata in vigore a decorrere dal 22 settembre 2022 nei confronti dei procedimenti esecutivi pendenti (quindi quelli per i quali non sia già stata notificata l’ordinanza di assegnazione per effetto della quale l’Istituto risulta formalmente obbligato quale terzo debitore esecutato).

Molto importanti anche le specificazioni inerenti alla concreta gestione operativa nei confronti dei trattamenti pensionistici rientranti nella platea di quelli interessati dal provvedimento, con riguardo ai periodi sino a settembre 2022, rispetto a quelli che si collocano a partire da ottobre 2022 (nei confronti dei quali sarà – se del caso – necessario rimodulare, ovvero azzerare, le trattenute a titolo di pignoramento).

 

 

MODELLI REDDITI 2023: modificati il 26 aprile 2023

Sono stati modificati il 26 aprile 2023 i modelli da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi 2023. Gli interventi sui rispettivi pacchetti hanno tenuto conto delle indicazioni definite con i provvedimenti che li hanno approvati nella loro versione definitiva nello scorso mese di febbraio.

Sono disponibili dal 26 aprile 2023, sul sito dell’Agenzia delle entrate, le versioni aggiornate dei modelli, delle istruzioni e delle specifiche tecniche relativi a 730, 770, Irap, Redditi Persone fisiche, Redditi Società di capitali, Redditi Società di persone, Redditi Enti non commerciali e Consolidato nazionale e mondiale da utilizzare in occasione della stagione dichiarativa 2023.

Le modifiche sono state effettuate in allineamento con i rispettivi provvedimenti di approvazione, firmati dal direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

 

RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

A mezzo della circolare n. 12 l’Inail ricorda che, con effetto dal 1° gennaio 2014, è stata disposta la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe.

Tale riduzione non si applica ai premi assicurativi ordinari e speciali per i quali è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe.

Viene, quindi, evidenziato che, per l’anno 2023, la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:

  1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
  2. ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
  3. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi dall’Inps.

La riduzione è stata fissata nella misura del 15,17%, da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il quale ha inoltre fissato gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento, ai soli premi e contributi sopra indicati per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

Il criterio di applicazione della riduzione si basa infatti sull’andamento infortunistico aziendale. In tale senso sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio (ante 31 gennaio 2021) si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali e per i contributi della gestione agricoltura.

Per il 2023 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025.

 

 

Modifiche alla disciplina dell’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE per i figli a carico

A decorrere dal 1° gennaio 2023 la Legge di Bilancio 2023 è intervenuta sulla disciplina dell’Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico.

Per effetto degli interventi attuati, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, sono incrementati nella misura del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno.

Nuclei con figli di età inferiore a un anno

Per ciascun figlio di età inferiore a un anno, tenuto conto delle citate modifiche l’importo dell’Assegno unico e universale calcolato sulla base del valore ISEE e adeguato annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Incrementi per nuclei familiari numerosi

L’incremento dell’importo dell’Assegno unico e universale nella misura del 50% è riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni. In tale caso, l’aumento è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2023, solo per livelli di ISEE fino a 43.240 euro (soglia rivalutata per l’anno 2023).

Resta ferma l’applicazione, in presenza di figli successivi al secondo, della maggiorazione prevista dall’articolo 4, comma 3, D.Lgs. 230/2021, pari a un massimo di 91,90 euro per un ISEE fino a 16.215 euro (importi rivalutati per l’anno 2023).

Nuclei con figli disabili

La Legge di Bilancio 2023 ha reso strutturale, per i nuclei familiari in cui è presente un soggetto con disabilità, l’assetto che era stato già delineato con il D.L. 73/2022.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

  • ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
  • le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

Modalità e termini di presentazione dell’ISEE

A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale all’Inps entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l’onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023.

Al riguardo, si precisa che tale semplificazione non riguarda anche l’onere di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la cui validità si conferma essere annuale.

Simulatore di calcolo

In ultimo si evidenzia che sul sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it) è stata rilasciata una nuova versione del simulatore dell’Assegno Unico che permette di calcolare l’importo dell’Assegno che verrà corrisposto nel 2023, applicando le disposizioni della Legge di Bilancio.

 

 

AUTORIZZAZIONI PER CONTROLLO  DISTANZA

Con la nota n. 2572/2023, l’INL ha fornito indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’articolo 4, L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi adottati e tenendo conto degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali.

Insufficienza del consenso dei lavoratori

L’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti, percorso prioritario previsto dal Legislatore rispetto al quale la procedura autorizzatoria pubblica risulta solo eventuale e successiva.

La carenza di accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali o del successivo provvedimento autorizzativo non possono essere supplite dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest’ultimo caso l’istallazione illegittima e penalmente sanzionata.

Aziende multi-localizzate e integrazioni alle autorizzazioni già rilasciate

Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL, in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’Itl competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima.

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo o in assenza della RSA/RSU, potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale.

Nuove aziende e assunzioni successive all’istallazione

L’articolo 4, L. 300/1970 si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori, pertanto, l’Ispettorato del Lavoro può e deve intervenire solo in presenza degli stessi, verificando che l’impianto corrisponda ai requisiti di legge al momento della presentazione dell’istanza.

Si possono però verificare le seguenti situazioni:

  1. costituzione di una nuova azienda che, al momento della presentazione dell’istanza, non ha in forza lavoratori, ma che prevede di averne non appena avviata l’attività e che perciò potrà presentare l’istanza per l’autorizzazione, che deve sempre precedere l’installazione dell’impianto, indicando nel modello di istanza il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività;
  2. se l’azienda è già in esercizio, con impianto legittimamente installato e perfettamente funzionante, in assenza di lavoratori e deve procedere ad assunzioni di personale, può presentare istanza in un momento successivo, ma deve attestare che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato.

Sistemi di geo localizzazione

I sistemi di geo localizzazione (GPS) da installarsi sugli autoveicoli o su diversi dispositivi (ad es., sistemi palmari, cellulari, computer, etc.) consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

Al riguardo il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul tema con numerosi provvedimenti nei quali, in termini generali, ha applicato i principi di protezione dei dati prescrivendo ai titolari misure a tutela dei diritti degli interessati consistenti nella configurazione dei sistemi in modo da:

  • escludere il monitoraggio continuo;
  • consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite;
  • consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro;
  • effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi);
  • prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro è tenuto a valutare attentamente le ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di geo localizzazione, verificando che la tipologia dei dati raccolti ed il loro effettivo trattamento siano correlati alle esigenze dichiarate e rispettosi dei principi sopra richiamati, prevedendo nel corpo dei provvedimenti autorizzatori il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

Considerato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato in relazione allo “strumento” di geolocalizzazione in sé, in costanza delle ragioni legittimanti l’Inl ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto.

Lavoratori etero organizzati – prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali

La procedura imposta dall’articolo 4, comma 1, L. 300/1970 si applica anche per le tipologie di lavoro in relazione alle quali sono normativamente estese, nei confronti del lavoratore, le medesime tutele del lavoro subordinato in ragione delle caratteristiche del rapporto. Inoltre, deve ritenersi che l’operatività dell’articolo 4 in commento, vada estesa anche ai lavoratori autonomi.

Volontari

Alle prestazioni dei volontari non possono applicarsi le tutele accordate dall’articolo 4, L. 300/1970, tuttavia al volontario si applica la disciplina di protezione dei dati personali.

Laddove siano compresenti sul luogo di lavoro sia volontari che lavoratori subordinati, l’imprenditore è tenuto ad attivare le procedure di cui all’articolo 4 al fine di installare sistemi dai quali possa anche derivare il controllo datoriale a distanza nei confronti dell’attività del personale dipendente eventualmente presente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.