Informativa fiscale dell’8 gennaio 2023

Legge di Bilancio 2023: le novità in materia Lavoro e Previdenziale

 

In vigore dal 1° gennaio 2023 la Legge di Bilancio prevede importanti novità in materia Lavoro e Previdenziale come la proroga per tutto il 2023, con aumento da 6.000 a 8.000 euro, dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36, donne e beneficiari del reddito di cittadinanza; la modifica della disciplina dei voucher lavoro previsti per le prestazioni occasionali; la revisione del reddito di cittadinanza, in vista della sua abrogazione dal 1° gennaio 2024; la conferma anche per il 2023 dell’Ape sociale; l’individuazione di nuovi requisiti di pensionamento con l’Opzione donna che riduce notevolmente la platea delle lavoratrici che potranno accedere al prepensionamento anticipato.

Di seguito la sintesi delle principali novità.

 

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori

Con la legge di Bilancio 2023 arriva un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, dopo le misure adottate nel 2022.

In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;

3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

 

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Vengono stanziati 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025 ai fini dell’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.

 

Sgravi contributivi

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.

In particolare viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Il beneficio – alternativo all’esonero previsto dall’art. 8, D.L. n. 4/2019 – è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Viene estesa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale.

In particolare, per l’assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Anche in tal caso l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

E’ confermato per il 2023 l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate.

In particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Come per i precedenti sgravi, anche l’efficacia di detta agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

Viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.

Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’art. 66 e seguenti, D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

 

Smart working lavoratori fragili

Viene confermato per il primo trimestre del 2023 il diritto per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, di lavorare in smart working.

Nello specifico, si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

 

Reddito di cittadinanza

La legge di Bilancio 2023 ridefinisce la disciplina del reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024.

In particolare viene disposto che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la durata del reddito di cittadinanza è limitata a 7 mensilità.

Viene inoltre precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sono obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.

Si dispone che, per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo.

Viene infine previsto:

  • che la componente del reddito di cittadinanza pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.
  • che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;
  • che i Comuni nell’ambito dei progetti utili alla collettività impieghino tutti (e non più almeno un terzo, come finora previsto) i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale;
  • la decadenza dal beneficionel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.

Voucher lavoro

Importanti modifiche sono apportata alla disciplina dei voucher lavoro con l’estensione della possibilità di acquisire le prestazioni occasionali.

Innanzitutto, viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Viene inoltre ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Viene inoltre precisato che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

 

Regime sperimentale per il lavoro agricolo

Per il settore agricolo si introduce una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

Nello specifico, in agricoltura, il contratto di prestazione lavoro occasionale:

  • può essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che (a eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti;
  • può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. In caso di superamento del limite di45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro:

  • prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazioneresa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;
  • è obbligato a darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego.

In caso di violazione di tale obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo chela violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi.

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

 

Assegno unico universale

Viene ritoccata la disciplina dell’assegno unico universale. Nello specifico, dal 1° gennaio 2023:

  • la misura dell’assegno viene aumentata del 50%per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;
  • si eleva da 100 a 150 euro mensilila maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Vengono poi rese permanenti le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità previste, per il solo 2022, dal decreto Semplificazioni.

Per effetto delle nuove previsioni, l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili.

Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa, in via permanente, a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni.

Viene inoltre confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

  • il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro;
  • sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

 

Congedo parentale

Viene aggiunto un mese in più di congedo parentale all’80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

 

Disposizioni in materia pensionistica

Si introduce per il 2023 Quota 103 disciplinata ai commi 283-285.

Al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, entro il 31 dicembre 2023, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo.

I lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici di Quota 103, rimangono in servizio possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

Le modalità attuative dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

 

Ape sociale

Viene prevista la proroga per tutto il 2023 dell’Ape sociale e confermata anche per il 2023 la possibilità, per gli addetti a mansioni gravose o pesanti qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, di accedere alla misura qualora siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

 

Opzione donna

Si conferma poi per tutto il 2023 Opzione donna, ma con nuovi requisiti rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  • sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

 

Rivalutazione pensioni

Viene modificato il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con un nuovo sistema di calcolo a 6 fasce.

In particolare, per gli anni 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stabilita in misura pari:

  • al 100% della variazione dell’indice del costo della vita, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;
  • all’85% della variazione dell’indice del costo della vita, per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo;
  • al 53% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;
  • al 47% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni da 6 e 8 volte il minimo;
  • al 37% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni da 8 a 10 volte il minimo;
  • al 32% della variazione dell’indice del costo della, per le pensioni 10 volte il minimo.

Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto poi un incremento transitorio di:

  • 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
  • 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.

 

Indennità e di trattamenti di integrazione salariale

Sono inoltre stanziate nuove risorse finanziarie a favore:

  • dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale;
  • dell’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;
  • delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva;
  • del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiari