Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.
- IL “DECRETO AIUTI BIS” DIVENTA LEGGE
- PUBBLICATO IN GAZZETTA IL “DECRETO AIUTI TER”
- CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI UCRAINA
- BONUS DIGIT AGENZIA DI VIAGGIO: istanze dal 30 settembre
- BONUS DA 200 EURO AI LAVORATORI AUTONOMI
- BONUS DA 150 EURO
- BONUS TENDE DA SOLE
- BONUS PER ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
- SUPERBONUS 110%: STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30%
- I LIMITI PER LA SEGNALAZIONE QUALIFICATA DELLE IMPRESE IN CRISI
- Nuove regole per le comunicazioni di smart working
- INDENNITA’ UNA TANTUM per lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
- BONUS LAVORATORI FRAGILI
- ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
- TRASFERTA CON MEZZO PROPRIO FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE
IL “DECRETO AIUTI BIS” DIVENTA LEGGE
Il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022 ed è stato convertito nella Legge n. 142 entrata in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022.
Tra le principali novità che interessano famiglie e imprese si segnala:
- un bonus aggiuntivo in busta paga per i redditi fino a 35.000 euro del 2%;
- dal 1° ottobre 2022 verranno rivalutate le pensioni del 2% in aggiunta al conguaglio dello 0,2% spettante dal 1° gennaio, applicato dal 1° novembre;
- ulteriori misure previste per la riduzione delle bollette di luce e gas;
- rifinanziamento del bonus psicologo e trasporti;
- sblocco della cessione del credito per il superbonus e clausola di salvaguardia per i vecchi bonus casa;
- proroga dello smart working per lavoratori fragili e genitori di under 14;
- proroga smart working semplificato;
- nuovi fondi per il settore dello sport contro il caro energia;
PUBBLICATO IN GAZZETTA IL “DECRETO AIUTI TER”
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2022, ha approvato il Decreto Legge n. 114 che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre.
Il provvedimento è attualmente in fase di discussione in Parlamento e riguarda le seguenti principali iniziative:
- un ulteriore pacchetto di norme con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e sostenere l’economia;
- prezzi alla pompa scontati fino a tutto il mese di ottobre;
- in arrivo, a novembre, un’indennità di 150 euro per lavoratori, pensionati, disoccupati e titolari di reddito di cittadinanza;
- esteso al quarto trimestre il bonuscarburanti nel settore agricoltura e pesca;
- previsti contributi straordinari per chi gestisce servizi di trasporto pubblico, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi sociosanitari e sociali alle persone disabili, per i cinema e i teatri, per le scuole paritarie, per i patronati;
- slitta a fine ottobre la scadenza per aderire alla regolarizzazione degli indebiti utilizzi del bonus ricerca e sviluppo;
- nell’ambito degli obiettivi previsti dal Pnrr, istituito un fondo ad hocper incrementare la disponibilità di posti letto a favore degli studenti universitari fuori sede.
CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI UCRAINA
Con un nuovo decreto il Ministero dello Sviluppo Economico stanzia contributi a fondo perduto fino a 400mila euro e garanzie fino al 90% a copertura di qualsiasi forma di finanziamento, a favore delle imprese colpite dalla grave crisi Ucraina.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del decreto (datato 9 settembre 2022) sul sito www.mise.gov.it, ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla stessa data di pubblicazione.
BONUS DIGIT AGENZIA DI VIAGGIO: istanze dal 30 settembre
Le agenzie viaggi, a partire dal prossimo 30 settembre, potranno presentare istanza di autorizzazione alla fruizione del “Bonus digitalizzazione”.
Come stabilito dall’avviso del Ministero del turismo n. 12031/22 del 21 settembre 2022, per ottenere il credito d’imposta fino ad un massimo di 25.000 euro a valere sulle spese per la digitalizzazione delle strutture operative, i soggetti beneficiari dovranno inviare le richieste via pec a: segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it.
Il credito d’imposta (digitour), è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello della realizzazione degli interventi ed è cedibile a soggetti terzi quali banche e altri intermediari finanziari; la misura è il 50% dei costi sostenuti nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024.
Termine ultimo di presentazione istanza: 30 settembre 2025.
BONUS DA 200 EURO AI LAVORATORI AUTONOMI
L’indennità “una tantum”, detta anche Bonus 200 euro, è un sostegno economico istituito dagli articoli 31-32 del decreto legge del 17 maggio 2022, n. 50, il cosiddetto Decreto Aiuti.
La misura è stata introdotta per aiutare lavoratori, pensionati e disoccupati con redditi fino a 35mila euro a far fronte all’aumento dei prezzi.
Dalle ore 12:00 di lunedì 26 settembre 2022 e fino al 30 novembre, sarà possibile richiedere l’una tantum esentasse prevista dal primo decreto Aiuti con domande da presentare in modalità telematica all’Inps o alla propria Cassa di appartenenza.
BONUS DA 150 EURO
Nel nuovo decreto aiuti ter il governo ha previsto per il mese di novembre un nuovo bonus “una tantum” da 150 euro per quasi 22 milioni di italiani, dai dipendenti ai pensionati, dai co.co.co a colf e badanti, con reddito fino a 20mila euro (e non 35mila come per il precedente).
Il decreto, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta, ha stanziato circa 3,2 miliardi per l’indennità.
Lavoratori dipendenti – con retribuzione imponibile a novembre fino a 1.538 euro, riceveranno il sussidio automaticamente nella busta paga.
L’indennità spetta una sola volta (anche nel caso di più rapporti di lavoro), non è cedibile, sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Pensionati – arriverà direttamente dall’Inps a novembre.
Per averlo bisogna: essere residenti in Italia, essere titolari di di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, e con reddito assoggettabile ad Irpef (al netto dei contributi) non superiore ai 20mila euro per il 2021.
Colf e disoccupati – per i lavoratori domestici già beneficiari del bonus 200 euro riceveranno, senza domanda e senza tetto, l’indennità dall’Inps a novembre.
L’Istituto erogherà i 150 euro anche ai disoccupati che a novembre percepiranno la Naspi e a coloro che nel 2022 hanno l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
CO.CO.CO, dottorandi e assegnisti di ricerca – per richiedere il bonus devono seguire le seguenti voci: non devono essere titolari del bonus 200 euro, non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il reddito massimo è di 20mila euro.
Per i lavoratori stagionali a tempo e intermittenti, così come per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono richieste: domanda, tetto di 20mimila euro e almeno 50 giornate lavorative nel 2021.
Famiglie con reddito di cittadinanza – riceveranno il sussidio d’ufficio con il beneficio di novembre, a patto che nel nucleo non ci siano beneficiari di altre indennità.
Autonomi senza partita iva – avranno l’indennità come gli incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari del bonus 200 euro.
Lavoratori autonomi e professionisti – è previsto che l’indennità da 200 euro del
dl aiuti bis (per redditi fino a 35mila euro) venga aumentata di 150 euro a condizione che, nel 2021, abbiano percepito un reddito complessivo fino a 20mila euro.
BONUS TENDE DA SOLE
Tra i vari bonus legati agli immobili esiste anche il bonus tende da sole.
L’agevolazione prevede una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi schermanti nonché per la rimozione di eventuali sistemi preesistenti ed altre opere accessorie, fino ad un massimo di 60.000 euro.
Viene erogato nei 10 anni successivi alla data di accoglimento della domanda, ed è diviso in rate di pari importo.
Nella detraibilità è compreso anche l’onorario del professionista per la predisposizione della pratica ENEA.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
BONUS PER ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
Con delibera n. 373 dello scorso 29 luglio 2022 l’ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, ha deliberato l’obbligo nei confronti dei fornitori di energia elettrica e gas di disporre per ogni cliente rifornito sia nel primo trimestre dell’anno 2019 che nei primi due trimestri dell’anno 2022 una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e gas oltre all’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
Secondo le indicazioni contenute in delibera i fornitori di energia e gas naturale dovranno inviare tale comunicazione ai propri clienti entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.
Sarà tuttavia obbligo dell’impresa interessata al credito richiedere l’invio della comunicazione di cui in oggetto.
Circa il contenuto della comunicazione esso sarà diverso a seconda che si tratti di fornitura di energia elettrica o gas naturale.
Somministrazione di energia elettrica
In tal caso la comunicazione da parte del fornitore dovrà contenere:
- il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi;
- il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).
Se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:
- superiore al 30%, occorrerà indicare anche il valore del credito di imposta spettante al cliente,
- inferiore al 30%, l’indicazione che la condizione per accedere al credito di imposta di cui al D.L. 21/2022 non è verificata.
Somministrazione di gas naturale
In tal caso la comunicazione da parte del fornitore dovrà contenere:
- l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre solare dell’anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, è superiore al 30%;
- il valore del credito di imposta spettante al cliente;
- l’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);
- l’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l’impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell’impresa.
Le comunicazioni tra venditori e imprese possono avvenire per il tramite di posta elettronica certificata oppure con altre modalità con caratteristiche di tracciabilità. |
SUPERBONUS 110%: STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30%
L’articolo 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020 prevede che “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020”.
Per quanto riguarda gli interventi che fruiscono del superbonus 110% è previsto l’obbligo di raggiungimento di uno stato avanzamento lavori pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo per potere fruire del più ampio intervallo di tempo fino al 31 dicembre 2022 per il sostenimento delle spese agevolabili.
La Commissione RPT (rete professioni tecniche) ha fornito un riepilogo generale dei criteri per determinare il SAL. In particolare:
- per intervento complessivo si deve fare riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo;
- occorre procedere alla quantificazione delle opere realizzate e alla contabilizzazione sulla base del computo metrico generale (Sal), controfirmata dall’impresa e per conoscenza dal committente;
- sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate anche le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del Sal.
In assenza di chiarimenti ministeriali sulle modalità con cui dimostrare l’avvenuto rispetto e raggiungimento di uno stato avanzamento lavori entro il 30/09/22, in assenza di avvenuta protocollazione di una asseverazione Enea di un Sal entro la medesima data, la Commissione della rete professioni tecniche ritiene che sia sufficiente che:
- il direttore dei lavori produca una aggiornata contabilità di cantiere comprovante l’effettivo avanzamento superiore al 30% dell’intervento complessivo;
- venga effettuato un invio formale con pec verso tutti gli attori partecipanti all’intervento edilizio (committente, imprese e professionisti).
I LIMITI PER LA SEGNALAZIONE QUALIFICATA DELLE IMPRESE IN CRISI
La riforma delle procedure concorsuali (veicolata dal D.Lgs. 14/2019, più volte modificato) impone da parte di taluni enti pubblici l’obbligo di segnalare la presenza di elementi che evidenziano uno stato di crisi dell’impresa, affinché l’impresa stessa possa attivare le opportune procedure volte a correggere lo stato di squilibrio.
Segnalazione dei creditori pubblici qualificati
I creditori pubblici qualificati che sono tenuti a segnalare tramite pec all’imprenditore e, se presente, all’organo di controllo della società, la presenza di indizi di crisi, sono:
- l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
- l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
- l’Agenzia delle entrate;
- l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
A seguito del ricevimento delle predette segnalazioni, gli imprenditori e gli organi di controllo sono tenuti, in base al Codice della Crisi, ad assumere iniziative per il rientro dell’esposizione debitoria, anche accedendo, in maniera facoltativa, alle misure di composizione negoziata previste dallo stesso Codice.
Si tratta quindi di segnalazioni tutt’altro che irrilevanti, in quanto un’inerzia da parte dell’imprenditore e dell’organo di controllo porteranno certamente ad una loro responsabilità nel caso di deriva concorsuale dell’impresa/società.
Per ciascuno di tali soggetti sono previsti specifici parametri da verificare per l’invio della segnalazione.
In questa sede di pone l’attenzione, in particolare, sui limiti previsti per l’Agenzia delle entrate, che risultano decisamente stringenti e sono stati recentemente aggiornati: tali limiti sono relativi ai debiti Iva non versati dall’impresa, evidenziati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva (Lipe) inviate dai contribuenti.
Nella versione attualmente vigente, la segnalazione scatta tenendo conto dei seguenti parametri:
- in presenza di un debito Iva scaduto e non versato di importo superiore a 5.000 euro e, comunque,
- non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.
In ogni caso, la segnalazione è inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (questa, in particolare, è una delle previsioni aggiunte in sede di conversione del decreto semplificazioni).
Quindi, è possibile riassumere come segue.
Debito Iva | Segnalazione |
< 5.000 euro | No |
Tra 5.000 e 20.000 euro | Dipende dal volume d’affari dell’anno precedente |
Oltre 20.000 euro | Sì |
Nuove regole per le comunicazioni di smart working
Dal 1° settembre cessa la possibilità di attivare il lavoro agile senza un previo accordo individuale scritto tra le parti, superato il periodo emergenziale e la sua disciplina speciale.
In sede di conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), è stato, tra l’altro, previsto di modificare la normativa sul lavoro agile, con particolare riguardo alla comunicazione telematica alla P.A. del suo avvio: il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale è sostituito, quindi, dal 1° settembre 2022, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro, secondo le regole individuate con apposito D.M.. Tali dati saranno resi disponibili all’Inail.
In fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022. |
Indennità una tantum per lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
Il D.L. 50/2022 ha introdotto un’indennità una tantum di importo pari a 550 euro che non concorre alla formazione del reddito, per il solo 2022, a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro nel quale fossero previsti periodi non interamente lavorati di almeno 1 mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.
Inoltre, ai fini del riconoscimento della predetta indennità, la norma prevede che i lavoratori non siano titolari, alla data di presentazione della domanda, di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale e non siano, altresì, percettori di indennità di disoccupazione NASpI o di un trattamento pensionistico.
L’indennità è riconosciuta a ciascun lavoratore una sola volta nell’anno 2022 in presenza dei richiamati requisiti.
L’indennità una tantum, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022, è erogata dall’Inps, che provvede al monitoraggio dei limiti di spesa, il cui superamento anche prospettico determina la non adozione di altri provvedimenti di concessione dell’indennità.
Per ottenere l’indennità i lavoratori potenziali destinatari della stessa dovranno presentare domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato nel sito internet dell’Istituto, avvalendosi dell’apposito servizio il cui rilascio sarà reso noto con successiva comunicazione.
Con successiva circolare, attuativa della richiamata disposizione, saranno fornite le indicazioni operative di dettaglio della misura in commento.
Bonus ai lavoratori fragili
Nell’ambito delle tutele previste per fare fronte all’emergenza da Covid-19, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto, per i lavoratori c.d. fragili, in presenza di specifici requisiti, il riconoscimento di un’indennità una tantum erogata dall’Inps pari a 1.000 euro per l’anno 2022, che non concorre alla formazione del reddito e non prevede accredito di contribuzione figurativa.
L’indennità viene riconosciuta, previa domanda, da presentarsi all’Inps entro e non oltre il 30 novembre 2022, con autocertificazione del possesso dei requisiti e nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
Con la circolare n. 96/2022 e con il messaggio n. 3106/2022 l’Inps ha fornito indicazioni in merito ai requisiti per il diritto all’indennità in esame e le modalità di presentazione della domanda.
Assegno unico e universale per i figli a carico
Con i messaggi n. 2925/2022 e n. 2951/2022 l’Inps ha dato notizia che l’app “Inps Mobile” è stata arricchita con il nuovo servizio dedicato ai dispositivi mobili per la presentazione della domanda per l’assegno unico e universale per i figli a carico e ha offerto precisazioni sui titoli di soggiorno utili ai fini del diritto alla prestazione.
App “INPS Mobile”
Per accedere al servizio da dispositivi mobili, occorre installare l’app “INPS Mobile” sul proprio smartphone/tablet e, dall’homepage, selezionare “Assegno unico e universale per i figli a carico”. Il servizio consente all’utente, previo accesso mediante Spid oppure Cie, di presentare una nuova domanda e/o di consultare lo stato di una domanda già presentata. Inoltre, senza autenticazione, è possibile accedere alla funzione di simulazione dell’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
Titoli di soggiorno
È previsto che il richiedente possieda determinati requisiti di cittadinanza e soggiorno. In particolare, per i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, è richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità di permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.
Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei requisiti di cittadinanza viene verificato.
In assenza di riscontri in ordine al possesso di titoli di soggiorno, la posizione verrà posta in stato di “Evidenza” e il cittadino riceverà apposita comunicazione contenente l’invito a presentare la documentazione necessaria per l’esame della domanda.
TRASFERTA CON MEZZO PROPRIO FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE
L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 405/E/2022, ha fornito precisazioni in ordine alle trasferte svolte con il mezzo proprio al di fuori del Comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro.
Il quesito riguarda trasferte da parte dei dipendenti di un Comune, con il mezzo proprio, tenuto conto che l’articolo 6, comma 12, D.L. 78/2010, come modificato dalla L. 122/2010, prevede, con alcune eccezioni, la disapplicazione delle disposizioni, anche contrattuali, che disciplinavano il rimborso delle spese sostenute dal pubblico dipendente autorizzato a servirsi per la trasferta del mezzo proprio.
Relativamente a tale disciplina specifica, il Mef, con nota n. 100169/2012, ha chiarito che “qualora, in presenza di condizioni vantaggiose per l’amministrazione, questa ritenga comunque di autorizzare i dipendenti all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il ristoro dei costi sostenuti dai lavoratori non potrà essere parametrato ad una percentuale del prezzo della benzina ma dovrà essere necessariamente contenuto nel limite degli oneri che l’ente avrebbe sostenuto per le spese di trasporto pubblico”.
In particolare, ci si chiede se l’indennità che si intende riconoscere ai dipendenti per l’utilizzo del mezzo personale di trasporto debba concorrere interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir, o se alla stessa possa applicarsi il regime delle trasferte previsto dal comma 5 del medesimo articolo 51.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che l’articolo 51, comma 1, Tuir, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, ricorda come l’articolo 51, comma 5, Tuir, prevede un regime specifico applicabile alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni), prevedendo, per le trasferte fuori del territorio comunale, 3 distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso scelto (forfetario, misto e analitico), riconoscendo comunque, al di là del regime scelto, che i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, non concorrono a formare il reddito quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione.
Come ricordato dalla circolare Mef n. 326/E/1997, § 2.4, la documentazione per i viaggi compiuti con propri mezzi deve essere determinata dallo stesso datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, sia diretti che indiretti.
Detti elementi devono risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.
La predetta risoluzione ha precisato, inoltre, che, nell’ipotesi in cui sia riconosciuta un’indennità chilometrica calcolata sul tragitto dalla residenza del lavoratore alla località di missione, qualora la distanza percorsa dal dipendente risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, Tuir.
Diversamente, nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir.
Nel caso in esame, l’indennità riconosciuta per le trasferte svolte al di fuori del territorio comunale è parametrata al costo di percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico relativo al veicolo usato dal dipendente, che costituisce parametro di riferimento ai fini della detassazione.
Alla luce dei chiarimenti sopra forniti, l’Agenzia delle entrate ritiene che, laddove l’indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle Aci, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, Tuir.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’indennità di trasferta determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle Aci, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir.