Il testo definitivo della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 introduce importanti novità in materia di Fisco e Lavoro.
Il testo della Manovra, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, conferma l’avvio della revisione dell’IRPEF, le novità sul superbonus e, in materia di lavoro, interviene sulla normativa relativa alla cassa integrazione e, tra le altre cose, sul reddito di cittadinanza e sulle pensioni.
Di seguito una rassegna delle principali novità in materia fiscale ed in materia lavoro che interessano le famiglie e le imprese.
LE NOVITA’ IN MATERIA FISCALE
Irap
Dal 2022 sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap tutte le persone fisiche (imprenditori individuali e professionisti), pur se con autonoma organizzazione.
Cartelle di pagamento
La possibilità di pagare le cartelle entro 180 giorni dalla notifica viene estesa a quelle notificate entro il 31 marzo 2022.
Iva nel Terzo Settore
L’applicazione delle disposizioni contenute nel Dl 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro o Decreto Fiscale collegato) – in tema di decommercializzazione ai fini Iva dei proventi percepiti dagli enti associativi (articolo 4, commi 4 e 8, Dpr 633/1972) – slitta al 2024.
Da tale data le operazioni saranno esenti da Iva (articolo 10, Dpr 633/1972).
Aliquote Iva e percentuali di compensazione
Si prevede l’introduzione del nuovo n. 114-bis alla Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, al fine di applicare l’aliquota Iva del 10% agli assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile non compresi nel n. 1-quinquies, Tabella A, Parte II-bis, ossia non compostabili.
Per i prodotti per la protezione dell’igiene femminile, compostabili o lavabili e coppette mestruali di cui al citato n. 1-quinquies, è applicabile l’aliquota Iva del 5%.
Inoltre, l’aumento delle percentuali di compensazione applicabile nel 2021 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (articolo 1, comma 39, legge 178/2020 che ha modificato l’articolo 1, comma 506, legge 205/2017) è esteso al 2022.
Bonus edilizi
Vengono prorogati: Superbonus 110%, ecobonus, sisma bonus, bonus casa (detrazione nella misura del 50%), bonus verde e bonus mobili (con un limite di spesa detraibile che scende da 16.000 a 10.000 euro). Per il bonus facciate l’aliquota scende al 60%.
Viene introdotta una nuova detrazione finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei requisiti previsti dal Dm Lavori pubblici n. 236/1989.
Quanto al Superbonus 110% si prevede che:
- per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2025.
Però, la detrazione al 110% è confermata solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per scendere al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025;
- per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, il Superbonus spetta per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2022, con possibilità di arrivare fino al 31 dicembre 2022, se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per gli altri interventi la proroga arriva fino al 2024.
Inoltre, le spese sostenute per il rilascio dell’attestazione di congruità e del visto di conformità si considerano detraibili.
Inoltre, detti adempimenti (attestazione di congruità e visto di conformità), richiesti dal Dl 157/2021 (Decreto Antifrode) in via generale per tutti gli interventi relativamente ai quali si effettua la cessione dei crediti d’imposta ai sensi dell’articolo 121, Dl 34/2020 (anche mediante la modalità dello sconto in fattura; cfr. Cm 16/E/2021), non saranno più richiesti per gli interventi classificati come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.
Irpef
Anticipando parte dei contenuti della riforma fiscale, a partire dal 2022 vengono rimodulati aliquote e scaglioni dell’Irpef (articolo 11 del Tuir).
Si prevede un passaggio da 5 a 4 scaglioni, con le seguenti aliquote:
23% per i redditi fino a 15.000 euro;
25% per quelli fra 15.000 e 28.000 euro;
35% per quelli fra 28.000 e 50.000 euro;
43% per quelli oltre 50.000 euro.
Poiché Regioni e Comuni hanno come obiettivo quello di mantenere, anche in vigenza della nuova Irpef, il gettito programmato con la precedente Irpef a 5 scaglioni, il termine del 31 dicembre entro il quale le Regioni possono stabilire l’aumento dell’aliquota di compartecipazione al gettito è prorogato al 31 marzo 2022.
Vengono, altresì, modificate le detrazioni di cui all’articolo 13 del Tuir. In particolare, la detrazione di 1.880 euro di cui alla lettera a) dell’articolo 13 spetta se il reddito non supera 15.000 euro (fino al 31 dicembre 2021 il limite era pari a 8.000 euro).
Inoltre, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.
La detrazione di cui alla lettera b) dell’articolo 13 sarà pari a 1.910 euro con degli aggiustamenti, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro.
La detrazione di cui alla lettera c) dell’articolo 13 è pari a 1.910 euro se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente.
Patent box
Sono apportate modifiche all’articolo 6, Dl 145/2021 in relazione alla deduzione dei costi per ricerca e sviluppo (sostitutiva della precedente agevolazione Patent box), la cui entità passa dal 90% al 110%, con esclusione però degli investimenti in marchi e nel know-how.
Viene previsto un regime transitorio nel passaggio dalla vecchia alla nuova agevolazione.
Bonus idrico
L’agevolazione – non cumulabile con altre misure – per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua che consentono di ridurre il consumo idrico (articolo 1, commi 1087-1089, legge 178/2020) viene prorogata al 2023.
La misura agevolativa è pari al 50% delle spese sostenute, con un massimo di 1.000 euro (5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali).
Il bonus spetta a coloro che – essendo residenti in Italia, proprietari, o titolari di altro diritto reale, di immobili esistenti – eseguono interventi di sostituzione dei vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto (con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri al minuto) e di rubinetteria sanitaria con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua (con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto) ovvero di fornitura e installazione di soffioni doccia o colonne doccia (con portata uguale o inferiore a 9 litri al minuto).
Canone di occupazione
Viene prorogata al 31 marzo 2022 l’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico (articolo 9-ter, commi 2-5, Dl 137/2020) da parte di imprese di pubblico esercizio e per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, locali di intrattenimento e sale gioco; cfr. articolo 5, legge 287/1991).
Inoltre, per le stesse attività, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, pedane, tavolini, ecc.), purché funzionali all’attività, non è subordinata ad autorizzazione comunale.
Sospensione degli ammortamenti
Anche per il bilancio 2021 (precisamente: esercizio successivo a quello in corso alla data del 15 agosto 2020) si potrà sospendere l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La previsione, relativamente al bilancio dell’anno 2020, era stabilita – in favore dei soggetti che non adottano principi contabili internazionali – dall’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, Dl 104/2020 (Decreto Agosto), e commentata dal Documento interpretativo Oic 9.
Si ricorda che, in caso di mancata contabilizzazione degli ammortamenti, diviene necessario destinare a una riserva indisponibile una parte degli utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
Risulta comunque possibile dedurre, solo ai fini fiscali, gli ammortamenti, anche in assenza di imputazione degli stessi a conto economico (Risposta Interpello 607/2021), ma con obbligo di contabilizzare la fiscalità differita (Oic 25).
Dell’estensione al bilancio 2021, disposta dalla Legge di bilancio 2022, possono beneficiare unicamente i soggetti che, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, non abbiano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Coltivatori diretti e Iap
L’esenzione ai fini Irpef (prevista dall’articolo 1, comma 44, legge 11 dicembre 2016, n. 232) per i redditi dominicali ed agrari dei coltivatori diretti e degli Iap, iscritti nella previdenza agricola, viene estesa anche al 2022.
Inoltre, viene esteso anche al 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti e degli Iap di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell’anno.
Investimenti in beni strumentali e R&S
Vengono prorogati i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «Industria 4.0» di cui alle Tabella A e B, legge n. 232/2016 (beni materiali e immateriali).
La proroga riguarda anche il credito d’imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all’articolo 1, comma 198 e seguenti, legge 160/2019.
Limite delle compensazioni orizzontali
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (compensazioni nel modello F24), è elevato a 2 milioni di euro.
Agevolazioni acquisto «prima casa» under 36
Sono prorogate dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 le agevolazioni per favorire l’acquisto della «prima casa» (come definita dalla Nota II-bis dell’articolo 1, Tariffa, Parte I, Dpr 131/1986) di cui all’articolo 64, commi da 6 a 11, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).
Destinatari dell’agevolazione sono i giovani (under 36 anni) con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Bonus affitti
Secondo l’articolo 16, comma 1-ter, del Tuir in favore dei giovani (dai 20 ai 31 anni non compiuti) con reddito non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo ai sensi della legge 431/1998 spetta una detrazione, per i primi 4 anni del contratto (in luogo di 3 anni, secondo la precedente formulazione), pari a 991,60 euro ovvero, se superiore, pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
Tax credit librerie
Viene potenziato – con uno stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per il biennio 2022-2023 – il credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero alle altre spese individuate dal Mic (Ministero della Cultura).
Il bonus spetta agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (articolo 1, commi 319-321, legge 205/2017).
Attività svolte nei piccoli borghi
Per favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, è previsto per il 2022-2023 il riconoscimento – a favore degli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano o che proseguono o che trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne – di un contributo per il pagamento dell’Imu per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività.
Inoltre, per le medesime finalità, le Amministrazioni pubbliche possono concedere in comodato beni immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ai predetti soggetti.
Il comodato ha una durata massima di 10 anni nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
Bonus cultura
Anche per il 2022 viene prevista l’agevolazione in favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel corso di detto anno.
La finalità è quella di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.
A tal fine, il contributo – che non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini dell’ISEE – è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Ammortamento di attività immateriali rivalutate
Le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione ai sensi dell’articolo 110, Dl 104/2020 (Decreto Agosto) consentono la deduzione delle quote di ammortamento in misura non superiore a 1/50 del costo (in luogo della misura di 1/18 ai sensi dell’articolo 103 del Tuir).
Per mantenere la deduzione nell’ordinaria misura di 1/18 è necessario effettuare il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva (di Irpef, Ires, Irap e relative addizionali) nella misura stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir (12%-14%-16% rispettivamente per scaglioni fino a 5 milioni, da 5 a 10 milioni, e oltre i 10 milioni di euro), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.
A coloro che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione, oltre l’eventuale 10% per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione), viene offerta la possibilità di revocare (anche parzialmente) la rivalutazione effettuata, secondo un emanando provvedimento dell’agenzia delle Entrate.
LE NOVITA’ IN MATERIA LAVORO
Tra le varie novità in materia di lavoro si evidenzia la riforma degli ammortizzatori sociali, le diverse agevolazioni contributive riservate alle assunzioni di nuovi lavoratori dipendenti e condizioni più vantaggiose di quelle ordinarie per l’uscita dal mondo del lavoro.
Politiche attive: GOL e formazione
In materia di politiche attive del lavoro, formazione professionale così come promozione dell’occupazione, si segnala:
- il rifinanziamento del reddito di cittadinanza;
- specifiche attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani;
- misure volte a favorire il migliore funzionamento dei centri per l’impiego;
- l’attivazione del nuovo programma “GOL”, ossia “Garanzia di occupabilità dei lavoratori”, che grazie ad accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori, ma anche enti del terzo settore, mira a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori in tali settori.
Tale strumento è esteso anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale, e fa in modo che tali soggetti possano ricevere assistenza intensiva all’inserimento occupazionale all’interno del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori.
Sgravi contributivi
Relativamente alle misure per favorire le assunzioni nel mercato del lavoro, bisogna segnalare una serie di sgravi contributivi previsti dalla nuova Legge di Bilancio.
Innanzitutto, i commi 119-121 prevedono uno specifico esonero contributivo a favore delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 per i datori di lavoro privati che nel medesimo periodo assumono lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi, indipendentemente dalla loro età anagrafica.
Per tali datori di lavoro viene riconosciuto in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore.
Viene inoltre prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell’anno 2022, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.
Inoltre si riconosce l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro per le società cooperative che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 2022.
Ciò sarà concesso nel limite di 6.000 € su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione di tale cooperativa.
Viene infine prorogato il contratto di espansione sia per l’anno 2022 che per l’anno con un limite minimo di unità lavorative in organico di 50.
Trattamenti di integrazione salariale: le novità per il 2022
Novità sono previste anche in materia di trattamenti di integrazione salariale: la Legge di Bilancio 2022 prevede infatti l’estensione dell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale sia per i lavoratori a domicilio che per i lavoratori apprendisti che finora erano esclusi.
Inoltre, per poter accedere a tali trattamenti, viene ridotto il requisito di anzianità di effettivo lavoro, che passa da 90 a 30 giorni.
Modificato anche il metodo con il quale calcolare le soglie relative al numero di dipendenti in forza ai fini dei trattamenti suddetti: bisognerà infatti comprendere tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti.
Viene inoltre modificata la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di ammissione a trattamenti ordinari o straordinari di cassa integrazione.
Relativamente ai trattamenti di integrazione salariale, bisogna segnalare che con la nuova Legge di Bilancio viene introdotto uno specifico obbligo di comunicazione a carico del datore di lavoro per il caso di pagamento diretto al dipendente da parte dell’INPS del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.
Viene modificata la disciplina relativa all’ambito dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione il trattamento straordinario di integrazione salariale e altresì la disciplina delle causali che ammettono alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Sono previste inoltre specifiche misure di incentivo per la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante in relazione al trattamento straordinario di integrazione salariale per ulteriori 12 mesi (inserito anch’esso dalla LdB 2022) in caso di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale in deroga ai limiti di durata previsti.
Misure per la famiglia e sostegno al reddito
Relativamente alle misure di sostegno al reddito bisogna segnalare che è stata disposta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità “standard” per specifiche categorie di lavoratrici.
Tra le misure per la famiglia bisogna ricordare che con la nuova Legge di Bilancio è reso strutturale il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, la cui durata è confermata a 10 giorni per quello obbligatorio, e a un giorno per quello facoltativo.
Viene ridotto del 50% l’esborso di contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, in via sperimentale, solo per il 2022.
Viene estesa la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi, i quali trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, modificando la disciplina dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione che si sono verificati a partire dal 1° gennaio 2022.
Vengono introdotti anche dei vincoli procedurali per quei licenziamenti che interessano 50 o più lavoratori, i quali siano connessi alla chiusura nel territorio nazionale di una sede o struttura autonoma; il mancato rispetto di questa specifica procedura comporterà la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento di contributi in favore dell’Istituto Previdenziale.
Novità sui pensionamenti
Vanno ricordate a questo punto anche le novità relative ai pensionamenti.
È prevista infatti l’introduzione del trattamento di pensione anticipata definito “Quota 102” per i soggetti che nel 2022 riusciranno a raggiungere l’età anagrafica di 64 anni e un’anzianità contributiva pari a 38 anni.
Viene modificata la disciplina relativa all’APE sociale prorogando l’applicazione dell’istituto a tutto il 2022 e al contempo riducendo da 36 a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso a tale misura per gli operai agricoli, i ceramisti, i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
Viene prorogato il trattamento “Opzione donna” anche per l’anno 2022 per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, e un’età pari o superiore a: a) 58 anni per le lavoratrici dipendenti e b) 59 anni per le lavoratrici autonome.
Gestione dell’INPGI
Un’ultima nota va fatta relativamente all’istituto di previdenza dei giornalisti INPGI, che già da diverso tempo navigava in cattive acque.
In particolare viene assicurata la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell’INPGI in favore di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché ai titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti.
Le funzioni previdenziali svolte dall’INPGI sono così trasferite all’INPS a partire dal 1° luglio 2022.
LE NOVITA’ DEL DECRETO MILLEPROROGHE
Il consueto decreto, in vigore dal 31 dicembre 2021, che accompagna la Manovra di bilancio, stabilendo numerose proroghe, contiene misure relative:
- alle assunzioni e ai concorsi delle Amministrazioni pubbliche;
- alla proroga della cassa integrazione per alcuni settori strategici;
- alla proroga fino al 30 giugno 2022 degli aiuti per fronteggiare lo stato di emergenza da Covid (Temporary framework), come il rilascio delle garanzie sui prestiti, i finanziamenti agevolati e i contributi alla copertura dei costi fissi;
- alla proroga del bonus terme (l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, potrà chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali);
- alla proroga a tutto il 2022 della Golden power, ossia il diritto dello Stato di porre il veto alle scalate verso imprese strategiche (operanti nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni), di cui al Dl 15 marzo 2012, n. 21;
- alla proroga fino al31 marzo 2022 per le udienze da remoto nel processo tributario. La proroga della possibilità, nel processo tributario, di svolgere udienze e camere di consiglio con collegamento da remoto non era stata inserita nel Dl 146/2021, per cui pareva che le udienze in presenza dovessero cominciare dal 1° gennaio 2022.
Con questo provvedimento di urgenza, che modifica a distanza di qualche giorno, quanto previsto dalla legge di conversione del Dl 146/2021, le udienze da remoto rimarranno in vigore fino a marzo 2022.
Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.