CREDITI D’IMPOSTA PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI
In vigore le nuove regole in merito alla trasferibilità dei crediti per detrazioni edilizie
L’articolo 1 del D.L. 13/2022 ha abrogato l’articolo 28, comma 1 del D.L. 4/2022 riscrivendo il testo dell’articolo 121 del D.L. 34/2020 e consentendo, per gli interventi sugli immobili che danno diritto alla fruizione della detrazione, una prima cessione del credito verso qualsiasi soggetto terzo ed eventuali cessioni successive dello stesso credito solo a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.
Pertanto:
- in caso di prima opzione per la cessione del credito, il beneficiario può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione;
- in caso di prima opzione per lo sconto in fattura, il fornitore che ha applicato lo sconto può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.
È stato, inoltre, inserito nell’articolo 121 il comma 1-quater che prevede che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, dal 1° maggio 2022 verrà attribuito al credito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali successive cessioni.
Le modifiche inserite dal legislatore con il D.L. 13/2022, rispetto alle precedenti modifiche all’articolo 121, D.L. 34/2020, dovrebbero avere l’effetto di riattivare l’operatività di alcune banche e/o intermediari finanziari, che a seguito della impossibilità di procedere a successive cessioni del credito acquistato, avevano in queste ultime settimane bloccato la possibilità di acquistare nuovi crediti fiscali derivanti da detrazioni edilizie. |
Nessuna ulteriore proroga, a oggi, è stata concessa per quanto riguarda la comunicazione telematica dell’opzione all’Agenzia delle entrate per le spese sostenute nel 2021, che rimane fissata al 7 aprile 2022.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2022 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Con la circolare n. 22 dell’8 febbraio 2022 l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2022.
Le aliquote si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti.
Va ricordato che per l’anno 2022 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 80.465 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 105.014 euro per gli altri.
Il contributo minimale per il 2022 risulta essere:
Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) | 3.905,76 euro | 3.983,73 euro |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.710,84 euro | 3.788,81 euro |
Il contributo 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2022, in particolare per la quota eccedente il minimale di 16.243 euro in base alla seguente ripartizione:
Reddito | Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) | fino a 48.279 euro | 24% | 24,48% |
da 48.279 euro | 25% | 25,48% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 48.279 euro | 22,80% | 23,28% |
da 48.279 euro | 23,80% | 24,28% |
Æ | Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 (sessantacinque) anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps. |
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2021 e degli acconti per il periodo di imposta 2022 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
- l’eventuale saldo per il 2021 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 devono essere versati entro il 30 giugno 2022 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 deve essere versato entro il 30 novembre 2022;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2022 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023.
Æ | Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito di impresa. |
Si ricorda alla gentile Clientela che l’Inps già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2022 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Con la circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022 l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2022.
Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2022 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti:
Iscritto alla Gestione Separata | 2021 | 2022 | |
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | Titolare di partita Iva | 25,98% | 26,23% |
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL | 33,72% | 33,72% | |
Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL | 34,23% | 35,03% | |
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | 24% | 24% |
Il massimale di reddito per l’anno 2022 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 105.014 euro. Il minimale di reddito per l’anno 2022 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 16.243 euro.
Il contributo alla Gestione Separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:
Professionisti | Æ | con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista |
Collaboratori | Æ | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente |
Associati in partecipazione di solo lavoro | Æ | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato |
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali | Æ | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:
· 6.410,26 € di provvigioni annue per i venditori porta a porta · 5.000,00 € di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali |
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SULLE NOVITÀ IRPEF E IRAP
La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi da 2 a 8, L. 234/2021) ha introdotto alcune novità in materia Irpef e Irap, a valere sul periodo d’imposta 2022. Tali disposizioni sono state oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la recente circolare n. 4/E/2022; di seguito si riportano i principali chiarimenti offerti.
Novità Irpef
In tema di tassazione delle persone fisiche vi sono stati diversi interventi, che possono essere riassunti nei seguenti 4 punti:
- Nuova articolazione delle aliquote Irpef, con modifica sia degli scaglioni di reddito (che passano da 5 a 4), sia delle aliquote attribuite ad alcuni di questi scaglioni
Si riporta la situazione applicabile dal 2022.
Scaglione | Aliquota |
Fino a 15.000 euro | 23% |
da 15.001 fino a 28.000 euro | 25% |
da 28.001 fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.001 euro | 43% |
- Rimodulazione delle detrazioni per carichi di lavoro
Per il reddito di lavoro dipendente, gli interventi hanno portato a questa situazione:
Reddito complessivo | Misura della detrazione |
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro | 1.880 euro
(in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro) |
Reddito complessivo superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 1.910 + 1.190 X [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000] |
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 1.910 X [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000] |
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro | Nessuna detrazione |
L’importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.
Per il reddito di lavoro autonomo e gli altri redditi (per i quali viene applicata la detrazione), gli interventi hanno portato a questa situazione:
Reddito complessivo | Misura della detrazione |
Reddito complessivo non superiore a 5.500 euro | 1.265 euro |
Reddito complessivo superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro | 500 + 765 X [(28.000 – reddito complessivo) / 22.500] |
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 500 X [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000] |
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro | Nessuna detrazione |
Novità Irap
La Legge di Bilancio stabilisce che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (quindi tale esonero non opera per il 2021, quindi nei prossimi mesi occorrerà presentare la relativa dichiarazione per liquidare il saldo), dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.
Si tratta di una previsione di estremo interesse per imprese e professionisti che operano in forma individuale, che quindi potranno evitare il versamento Irap, indipendentemente da ogni valutazione circa l’autonoma organizzazione della propria attività.
Nella circolare n. 4/E/2022 l’Agenzia delle entrate precisa che, considerata la natura di impresa individuale, non sono soggette ad Irap né l’impresa familiare, né l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Al contrario, nell’ambio professionale, rimangono soggetti ad Irap i contribuenti che svolgono la propria attività in forma associata.
AL VIA IL BONUS ALBERGHI
È accessibile dallo scorso 28 febbraio la piattaforma di Invitalia con la quale presentare le domande per gli “Incentivi finanziari per le imprese turistiche” ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.
Gli incentivi possono essere richiesti per i seguenti interventi:
- miglioramento efficienza energetica;
- riqualificazione antisismica;
- eliminazione barriere architettoniche;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati;
- realizzazione piscine termali (solo per stabilimenti termali);
- digitalizzazione;
- acquisto mobili.
Le imprese richiedenti devono essere iscritte al registro imprese e gestire un’attività ricettiva o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività.
È prevista l’erogazione di un credito d’imposta fino all’80% (cedibile a terzi) sulle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, nonché un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di 40.000.
Le richieste presentate saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e gli incentivi erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale (AUU) che è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.
L’AUU riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. ed è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente di appositi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire altre prestazioni e detrazioni. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
Sono online:
- il sito assegnounicoitalia.it dedicato all’assegno unico e universale;
- il simulatore dell’AUU che permette di stimarne l’importo mensile ed è accessibile senza credenziali (https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore).
A chi spetta
L’AUU spetta ai nuclei familiari con figli:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni purché:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’AUU spetta dal settimo mese di gravidanza.
Quanto spetta
L’importo dell’AUU è determinato in base all’ISEE, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista:
- una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro), i cui importi possono essere maggiorati per nuclei numerosi;
- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’AUU dovesse essere inferiore alla somma dei valori teorici dell’ANF (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
L’AUU è corrisposto dall’INPS mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
APPALTI: monitoraggio della congruità occupazionale (MoCOA)
L’Inps, con messaggio n. 428 del 27 gennaio 2022, ha comunicato di aver realizzato un nuovo applicativo denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA).
Attraverso la ricostruzione della catena dei soggetti coinvolti nelle fasi di esecuzione di un contratto di appalto di opere o di servizi, l’applicativo ha la finalità di potenziare i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata, con l’effetto di realizzare una maggiore tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Un ruolo attivo, quindi, viene assegnato al committente, al fine di identificare in modo puntuale, una volta sottoscritto il contratto di appalto, tutti i soggetti che sono parti del contratto stesso e che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori.
AGEVOLAZIONI “GIOVANI UNDER 36” e “INCENTIVO DONNE” prorogate al 30 giugno
L’Inps, con messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, ha reso noto che la Commissione Europea, con decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni “giovani under 36“, “incentivo donne” e “decontribuzione Sud“, previsti dalla L. 178/2020, al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.
Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
In riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022 è necessario fare riferimento al D.I. 402/2021.
AGEVOLAZIONE FISCALE RIMPATRIATI E SMART WORKING
L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 55/E/2022, ha precisato che il lavoratore c.d. impatriato potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per tali soggetti anche per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità smart working rimanendo alle dipendenze di datore di lavoro estero, a condizione che lo stesso trasferisca la residenza fiscale in Italia.
Si ricorda che i lavoratori impatriati, al fine di ottenere il regime di favore previsto dall’articolo 16, D.lgs. 147/2015, devono:
- trasferire la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, Tuir;
- non essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si devono impegnare a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
Si ricorda che, secondo il disposto dell’articolo 13, D.L. 146/2021, e a modifica del T.U. sicurezza, è stata prevista una preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio, da effettuarsi da parte del committente mediante sms o posta elettronica, circa lo svolgimento dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali; ciò al fine di svolgere un’attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Detta disposizione ha subito posto diversi dubbi agli operatori, tanto che di recente, con nota n. 109/2022, l’INL è intervenuto per fornire ulteriori chiarimenti. Tali informazioni sono state rese tramite Faq, di seguito esposte in sintesi.
- Gli Enti del Terzo settore, che svolgono esclusivamente attività non commerciale, sono soggetti all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
- Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?
Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’articolo 2222, cod. civ. (contratto d’opera), e sottoposti al regime fiscale dei c.d. redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
- La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione?
No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
- La Pubblica Amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva?
Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
- I lavoratori autonomi occasionali, impiegati in prestazioni di natura intellettuale, possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva?
Tra le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione rientrano le professioni intellettuali regolamentate. Si ritiene, comunque, che siano in genere escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
- Nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro, è necessaria la comunicazione preventiva?
Il luogo di lavoro non costituisce una discriminante circa la sussistenza dell’obbligo di comunicazione. Si tenga, però, conto di quanto detto nella risposta n. 5 sul tema della prestazione di natura intellettuale.
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo sono soggette alla comunicazione preventiva?
No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione relativi al c.d. certificato di agibilità.
- Le Fondazioni Its, che erogano percorsi formativi professionalizzanti, se per l’espletamento della loro attività istituzionale si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo di comunicazione preventiva?
No, in quanto l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.
- L’obbligo di comunicazione preventiva riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Asd e Ssd?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
- Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo di comunicazione preventiva?
Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione poiché la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Vale anche quanto precisato nella risposta n. 5.
OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Considerato che l’articolo 13, D.L. 146/2021, ha introdotto importanti modifiche all’articolo 37, D.Lgs. 81/2008, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con la circolare n. 1/2022 l’INL ha fornito le prime indicazioni sulle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, rimandando a successiva nota quelle in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. 146/2021.
Soggetti destinatari degli obblighi formativi
Una prima novità prevede che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro. Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale provveda all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo è, quindi, elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico, con la conseguenza che la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sarà stato adottato il predetto accordo.
Provvedimento di prescrizione
Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo da adottarsi entro il 30 giugno 2022, perciò i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini dell’adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994.
Obbligo di addestramento
Altra novità introdotta riguarda gli obblighi di addestramento, che già doveva avvenire a mezzo di persona esperta e sul luogo di lavoro, ma rispetto al quale ora è precisato che consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Sono, quindi, stati definiti i contenuti obbligatori dell’attività di addestramento, che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il loro tracciamento in un “apposito registro informatizzato” che riguarda le attività svolte dal 21 dicembre 2021.
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o dell’“esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina, mentre non rileva, ai fini sanzionatori, il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile per le procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.