Con la presente informativa per fare il punto sulle principali misure adottate dal decreto Energia allo scopo di contrastare gli effetti negativi indotti dalla guerra in Ucraina a livello economico: buoni carburante ai dipendenti, aumento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e molto altro.
Le misure introdotte dal decreto Energia
Con il Decreto Energia, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, il Legislatore ha introdotto alcune novità urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina. In particolare, tra le principali misure adottate, il Decreto in esame prevede:
- per il 2022, i buoni benzina nel limite di € 200 per lavoratore, ceduti a titolo gratuito da aziende private, non concorreranno alla formazione del reddito;
- un credito d’imposta, a favore delle imprese, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica, utilizzata nel secondo trimestre del 2022; nonché un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre del 2022;
- un bonus sociale elettricità e gas riferito al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022 per i titolari di ISEE pari ad € 12.000;
- una rateizzazione delle bollette per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, da parte delle imprese che hanno sede in Italia, per un numero massimo di 24 rate mensili;
- un credito d’imposta, a favore delle imprese agricole e della pesca, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022; nonché la rinegoziazione dei mutui agrari, per un rimborso fino a 25 anni;
- un credito d’imposta, a favore delle imprese turistico-ricettive, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata IMU dell’anno 2021 per gli immobili in categoria catastale D/2.
Buoni carburante non imponibili per i dipendenti
L’art. 2, comma. 1, D.L. 21/2022 prevede che:
“per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
In sostanza, il legislatore esclude da tassazione Irpef, in capo al lavoratore dipendente, il valore facciale dei buoni carburante ceduti a titolo gratuito da parte del datore di lavoro.
Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:
- temporaneamente, per il solo 2022;
- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
- nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.
Tale disposizione va coordinata con quella presente “a regime” nel TUIR (art. 51, comma 3) secondo la quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
In relazione al rapporto tra le due disposizioni, si ritiene che il lavoratore dipendente, limitatamente all’anno 2022, goda di due plafond:
- l’uno di un importo pari a 200 euro valevole sono per i buoni carburante ceduti gratuitamente ex articolo 2 D.L. 21/2022;
- l’altro di un importo pari a 258,23 euro ex articolo 51, comma 3, Tuir per la generalità delle erogazioni.
Quindi, la cessione a titolo gratuito dei buoni carburante da parte del datore di lavoro dovrebbe andare a incidere esclusivamente il plafond specifico.
Ne dovrebbe derivare che per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall’impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro.
Eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.
Va inoltre rilevato che non vi è una previsione diretta a subordinare l’agevolazione al fatto che sia attribuita alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.
Aumento del Tax credit per imprese energivore e gasivore
Gli artt. 4 e 5, D.L. n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, avevano riconosciuto due specifici crediti d’imposta:
- pari al 20% delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore;
- pari al 15% delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.
Il D.L. 21/2022 ha previsto che i due suddetti crediti d’imposta aumentino, rispettivamente, al 25% e al 20% e andranno fruiti entro il 31 dicembre 2022.
Credito d’imposta | D.L. n. 17/2022
(c.d. “Decreto Energia”) |
D.L. n. 21/2022
(c.d. “Decreto Ucraina”) |
Imprese energivore → per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 | 20% | 25%
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Imprese a forte consumo di gas naturale → spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 | 15% | 20%
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Tax credit per imprese non energivore e non gasivore
Anche le imprese non energivore né gasivore possono accedere a un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in relazione alle spese sostenute nel secondo trimestre 2022.
È pari al 12% ovvero al 20% dei costi per l’acquisto, rispettivamente, della componente energetica effettivamente utilizzata e del gas consumato per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
A prevederlo, gli articoli 3 e 4 del Dl 21/2022.
Bonus per l’acquisto di energia elettrica per imprese non energivore
A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia a favore delle imprese diverse da quelle “energivore” di cui al DM MISE 21/12/2017, (in quanto destinatarie di apposite agevolazioni esposte nel paragrafo precedente) dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ a 16,5 kW è, quindi, introdotto un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto qualora il prezzo medio della stessa riferita al 1° trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al 1° trimestre del 2019.
Incremento prezzo medio kW/h del 1° trim. 2022 > 30% prezzo medio del 1° trim. 2019
Bonus per l’acquisto di gas per imprese non gasivore
A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gas naturale a favore delle imprese diverse da quelle “gasivore” di cui all’art. 5 del D.L. 17/2022 (in quanto destinatarie di apposite agevolazioni esposte nel paragrafo precedente) è introdotto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel 2° trimestre solare del 2022, per usi energetici (diversi dagli usi termoelettrici) nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1°trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Incremento prezzo medio gas a mc del 1° trim. 2022 > 30% prezzo medio del 1° trim. 2019.
Utilizzo del credito
I due contributi straordinari hanno caratteristiche identiche:
- vanno utilizzati esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022;
- non soggiacciono alle ordinarie regole sui limiti alle compensazioni, né quello fissato a 250.000 € per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né quello generale per i crediti d’imposta e contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, legge 388/2000), elevato a due milioni di euro in maniera strutturale dall’ultima legge di bilancio a decorrere dal 2022 (articolo 1, comma 72, legge 234/2021);
- sono fiscalmente irrilevanti, in quanto non concorrono alla formazione né del reddito d’impresa né della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non incidono sul rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Dpr 917/1986, ossia sulla deducibilità degli interessi passivi e dei costi promiscui;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, sempreché il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- possono essere ceduti, secondo la “consueta” disciplina esposta nel paragrafo precedente.
Bonus sociale elettricità e gas
Per il periodo 1/04/2022 – 31/12/2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas di cui all’art. 1 del DM 29/12/2016 (come successivamente aggiornato dall’ARERA) è pari a € 12.000.
Rateizzo bollette per consumi energetici
E’ introdotta la possibilità per le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia il rateizzo degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un massimo di 24 rate mensili.
Possono accedere alla rateizzazione in esame le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.
La rateizzazione va richiesta al soggetto fornitore dell’energia elettrica/gas naturale.
Decreto energia: agevolazione per settore dell’autotrasporto
Con l’intento di sostenere il settore dell’autotrasporto a seguito dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici sono state introdotte le seguenti agevolazioni.
- Deduzioni forfettarie per autotrasportatori (art. 15)
Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto a fronte dell’incremento dei prezzi dei carburanti l’art. 6 del D.L. 17/2022 (D.L. Energia”) ha incremento di €. 5 mil. lo stanziamento previsto dall’art.1, co. 150, della legge di Stabilità 2015, al fine di aumentare l’importo delle deduzioni forfettaria delle spese non documentate degli autotrasportatori per l’anno 2022 ora lo stanziamento viene ulteriormente incrementato di altri € 5 milioni. L’entità delle deduzioni forfettarie 2022 andrà definita da apposito Provvedimento dell’Agenzia.
- Esonero contributivo per autotrasportatori (art. 16)
Per l’esercizio 2022, le imprese di autotrasporto merci per c/terzi, iscritte al relativo Albo, sono esonerate dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
- Fondo a sostegno del settore dell’autotrasporto (art. 17)
Viene istituito, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti un fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto. I criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono definiti con DM.
Tax credit acquisto carburanti settore dell’agricoltura e della pesca
L’articolo 18 del D.L. 21/2022 introduce un credito d’imposta del 20%; a favore delle imprese agricole e della pesca.
Il credito:
- è riservato alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’approvvigionamento di benzina e gasolio destinati alla trazione dei mezzi impiegati per l’esercizio di quelle attività;
- è pari al 20% di quanto speso nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, al netto dell’Iva.
Il costo deve essere comprovato attraverso le relative fatture d’acquisto.
Il credito d’imposta per le imprese agricole e della pesca, la cui fruizione deve avvenire nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è caratterizzato dalle stesse peculiarità degli altri contributi straordinari previsti dal D.L. 21/2022 a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
Pertanto:
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa;
- non concorre alla formazione della base imponibile dell’Irap;
- e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito (articoli 61 e 109, comma 5, Dpr 917/1986);
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione che da tale cumulo, tenuto conto anche del vantaggio fiscale derivante dalla non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap, non scaturisca, a favore del contribuente, un beneficio superiore al costo sostenuto;
- può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), senza applicazione degli ordinari limiti annuali alle compensazioni (250mila euro per i crediti che devono essere indicati nel quadro RU del modello Redditi – articolo 1, comma 53, legge 244/2007;
- due milioni di euro per i crediti d’imposta e contributivi compensabili in F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale – articolo 34, legge 388/2000);
- può essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti con le modalità esposte nel precedente paragrafo.
Bonus Imu comparto turistico
In passato il legislatore aveva introdotto delle specifiche ipotesi di esenzione da IMU per agevolare le imprese del comparto turistico durante il periodo della emergenza Covid-19.
Al contrario, viene, ora, introdotto un credito d’imposta parametrato all’importo dell’IMU versata pari al 50% della seconda rata IMU 2021.
In tal modo l’onere dell’agevolazione è posta a carico dell’Erario, non dei Comuni.
Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 22 del D.L. 21/2022 l’efficacia della nuova previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
- Soggetti beneficiari
Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore turistico – ricettivo:
- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agrituristica;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici;
- parchi acquatici o faunistici.
Il beneficio è riferito all’IMU relativa agli immobili di categoria D/2 (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:
- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subìto una diminuzione del fatturato o corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.
- Caratteristiche del credito
Il credito
- viene utilizzato esclusivamente in compensazione senza applicare i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;
- non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.
I beneficiari presentano apposita autodichiarazione telematica attestante il possesso dei requisiti e il rispetto di limiti e condizioni previsti dalle Sez. 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sottoforma di sostegno a costi fissi non coperti” della suddetta.
Con Provvedimento dell’Agenzia saranno stabiliti modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni.
Mutui agrari
Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, è disposto che le esposizioni in essere alla data del 22/03/2022, concesse da banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese stesse, possano essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni.
Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai Reg. UE nn. 1408/2013 e 717/2014, possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’ISMEA; a tal fine, viene autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di € 20 milioni per il 2022.
Contributo sugli extraprofitti
Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per imprese e consumatori, viene istituito per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti:
- esercenti nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
- esercenti l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- rivenditori di energia elettrica, di gas metano e naturale;
- esercenti l’attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’UE.
Base imponibile e calcolo del saldo
La base imponibile è data dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive, riferito al periodo dall’1/10/2021 al 31/03/2022, rispetto al saldo del periodo dall’1/10/2020 al 31/03/2021.
Per il calcolo del saldo, si assume il totale delle operazioni attive e passive al netto dell’IVA, indicato nelle LI.PE. presentate per i suddetti periodi.
Misura
Il contributo si applica nella misura del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a € 5.000.000 e non è dovuto se l’incremento risulti inferiore al 10%.
Gruppo Iva
I soggetti tenuti al pagamento del contributo, che partecipano a un gruppo IVA, assumo, per determinare i saldi, i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA e, per le operazioni effettuate tra i partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili.
Liquidazione e versamento
Il contributo è liquidato e versato entro il 30/06/2022.
Provvedimento Agenzia Entrate
Un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà gli adempimenti, le modalità di versamento del contributo e le modalità di scambio di informazioni con la GDF; inoltre, con esso, potranno individuarsi dati aggiuntivi da indicare nelle fatture.
Disposizioni applicabili
Si applicano, in quanto compatibili, quelle in materia di Iva ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione del contributo e per il relativo contenzioso.
Aspetti reddituali
Il contributo è indeducibile dal reddito e dall’Irap.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.