IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

 

Il D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

 

Articolo Contenuto
Articolo 1 Soppressione obbligo vidimazione quadrimestrale dei repertori

Viene modificato l’articolo 68, commi 1 e 2, D.P.R. 131/1986, prevedendo che il controllo dei repertori previsti dall’articolo 67, D.P.R. 131/1986, è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. L’ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei Registri di formalità previste all’articolo 16, D.P.R. 131/1986 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali.

Inoltre, per effetto del nuovo articolo 73, comma 1, D.P.R. 131/1986, l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’Agenzia delle entrate è punita con la sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 euro.

Articolo 2 Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta

A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 37, D.Lgs. 241/1997, i sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti di imposta;

b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, entro:

1. il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

2. il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

3. il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

4. il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

5. il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

d) comunicare all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini di cui alla precedente lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 4-bis, D.M. 164/1999;

e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille dell’Irpef fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Articolo 3 Modifiche al calendario fiscale

Vengono apportate alcune modifiche per quanto riguarda:

– comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al II trimestre;

– elenchi Intrastat;

– obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat;

– termine per la presentazione dell’imposta di soggiorno.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), D.L. 124/2019, viene innalzato da 250 a 5.000 euro il limite entro cui non si applicano interessi e sanzioni, nel caso di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Articolo 4 Modifica domicilio fiscale stabilito dall’Amministrazione

Modificando e integrando l’articolo 59, D.P.R. 600/1973, viene stabilito che competenti a stabilire il domicilio fiscale del soggetto nel Comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa nonché, quando concorrono particolari circostanze consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un Comune diverso da quello previsto dall’articolo 58, D.P.R. 600/1973, sono la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate, a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Regione o in altra Regione.

Inoltre, per effetto del nuovo comma 5, quando il domicilio fiscale è stato modificato, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell’ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all’esercizio della sola revoca è l’organo che ha emanato l’originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate, a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Regione o in altra Regione.

Articolo 5 Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

Per effetto del nuovo comma 6-bis dell’articolo 28, D.Lgs. 346/1990, i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione.

Articolo 6 Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata

A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 5, D.Lgs. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante Caf o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo 3, D.Lgs. 175/2014. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Articolo 7 Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

L’attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, D.M. 16 gennaio 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Articolo 8 Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 83, comma 1, Tuir, a decorrere dal periodo di imposta 2022, viene esteso il principio di derivazione rafforzata anche alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria; inoltre, i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La previsione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.

Articolo 9 Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale Ires di cui all’articolo 3, L. 7/2009

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, viene abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica nonché l’addizionale Ires prevista per le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro, determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

Articolo 10 Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap

Con decorrenza dal periodo di imposta precedente a quello in corso la 22 giugno 2022, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina Irap..

Articolo 11 Rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa

Modificando quanto previsto dal D.P.R. 322/1998, viene stabilito che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi e Irap nonché 770 sono approvati entro il mese di febbraio.

Articolo 12 Modifica della disciplina in materia di esterometro

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione con l’esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.

Articolo 13 Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

L’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o errata trasmissione delle fatture relative a operazioni transfrontaliere slitta al 1° luglio 2022.

Articolo 14 Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

Modificando l’articolo 13, commi 1 e 4, e l’articolo 19, comma 1, D.P.R. 131/1986, viene esteso a 30 giorni rispetto ai precedenti 20 il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.

Articolo 15 Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo

Viene previsto che le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo individuate con il provvedimento 19 settembre 2014 possono essere estese, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da adottare, d’intesa con il Capo della struttura della Presidenza del C.d.M. competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al D.P.R. 642/1972.

Articolo 16 Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori

Modificando l’articolo 1, comma 1, D.L. 167/1990, a decorrere dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, viene ridotta a 5.000 euro la soglia ai fini della segnalazione delle operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5, Tuir.

Articolo 17 Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti

Viene abrogata la previsione di cui all’articolo 20, comma 1, D.P.R. 605/1973 per cui le P.A. e gli enti pubblici devono comunicare all’Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

Articolo 18 Modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati

Modificando il n. 18) dell’articolo 10, D.P.R. 633/1973, viene stabilito che l’esenzione da Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99, R.D. 1265/1934, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

Inoltre, modificando il n. 120) della Tabella A, Parte III, viene estesa l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alle:

– prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6, L. 217/1983; – prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18) e n. 19), D.P.R. 633/1972;

– prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, comma, n. 19), D.P.R. 633/1972 e da case di cura non convenzionate;

– prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 19), D.P.R. 633/1972.

Articolo 20 Adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef ai nuovi scaglioni dell’Irpef

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale Irpef con i nuovi scaglioni Irpef previsti dall’articolo 1, comma 2, L. 234/2021, il termine entro cui i Comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui sopra nel rispetto del termine ivi previsto, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’Irpef e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.

Articolo 22 Proroga del meccanismo di inversione contabile

Modificando l’articolo 17, comma 8, D.P.R. 633/1972, viene prorogata al 31 dicembre 2026 l’applicazione del c.d. reverse charge.

Articolo 23 Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione

Per la definizione delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta si applicano le disposizioni dell’articolo 2, Decreto Mise 26 maggio 2020.

Inoltre, con il fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. 160/2019, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di R&S, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

Con D.P.C.M., da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 22 giugno 2022, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, ed è istituito un apposito Albo dei certificatori, tenuto dal Mise. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.

Articolo 24 Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

Le modifiche in materia di Isa apportate con l’articolo 148, D.L. 34/2020, vengono estese anche al periodo di imposta 2022. Inoltre, limitatamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato, derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

Infine, viene stabilito che gli indici sono approvati con Decreto Mef entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati.

Articolo 25 Contrassegno fiscale telematizzato sull’alcole e sulle bevande alcooliche

Integrando il comma 2 dell’articolo 13, D.Lgs. 504/1995, viene stabilito che, in riferimento all’alcole e alle bevande alcooliche, caratteristiche, prezzo, modalità di distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con Decreto Mef, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, L. 400/1988.

Articolo 26 Modifiche all’articolo 104, D.Lgs. 117/2017

Integrando l’articolo 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, viene stabilito che le disposizioni transitorie si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, anche agli Enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.

Articolo 35 Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021

Viene stabilito che, in riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:

a) dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Viene posticipato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu di cui all’articolo 1, comma 769, L. 160/2019 relativa all’anno di imposta 2021.

Articolo 36 Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti P.A.

Si stabilisce, ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro (articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022), limitatamente ai dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef, che l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Inps. Tali dipendenti non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.

Articolo 38 Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina dell’assegno unico (D.Lgs. 230/2021):

– viene ampliata la platea dei beneficiari; viene riconosciuto, nei nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992;

– limitatamente all’anno 2022, l’importo di 175 euro per ciascun figlio minorenne è esteso a ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;

– le maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità minore (pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media) sono estese, limitatamente all’anno 2022, fino ai 21 anni;

– in caso di nuclei con almeno un figlio a carico disabile, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro per l’anno 2022 sono incrementati di 120 euro.

Articolo 40 Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto

Viene previsto che nelle procedure per l’erogazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Mise effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell’operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal D.M. 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.

Articolo 42 Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri

Ai fini della semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22 giugno 2022); per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 6, T.U. immigrazione.

Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24, D.Lgs. 286/1998, e consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

Il visto d’ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

La procedura semplificata si applica anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del C.d.M. adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

Articolo 43 Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti

Non sono ammessi alle procedure semplificate previste dall’articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022 i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione;

b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall’articolo 380, c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all’articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 286/1998, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444, c.p.p., per uno dei reati di cui all’articolo 10-bis, D.Lgs. 286/1998.

Articolo 44 Semplificazione delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999

In relazione agli ingressi previsti dai decreti per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all’articolo 1, L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.