Aggiornamento del protocollo ANTI COVID

aggiornamento del Protocollo anticovid

 

È stato siglato il 30 giugno scorso il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente. Il Ministero del lavoro sottolinea come l’attuale Protocollo sia più snello, ma non è un “liberi tutti”, considerata la rinnovata impennata dei contagi.

Le misure di prevenzione riguardano le informazioni a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

Il nuovo protocollo stabilisce che i datori di lavoro aggiornino il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate, da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle Rsa e sentito il medico competente.

Le parti si sono impegnate a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure di prevenzione condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

 

Punti di attenzione Cosa fare
Informazione Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

·     la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

·     l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

·     l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L’informazione dev’essere adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Ingresso nei luoghi di lavoro Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e, se la stessa risulterà superiore a 37.5°C:

·     non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;

·     le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate;

·     le persone in tale condizione non dovranno recarsi al pronto soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione avverrà previa cessazione del regime di isolamento cui sono sottoposti i positivi, che consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati, ma, in tal caso, la cessazione del regime dell’isolamento avviene dopo la trasmissione del referto con esito negativo, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

Qualora l’Autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

Si ricorda che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. A tal fine si suggerisce di:

·     rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto (è possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali);

·     fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, anche oralmente, potendosi omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e, con riferimento alla finalità del trattamento, potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (Covid-19);

·     definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati (in particolare, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie, ricordando che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative come, ad esempio, in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19);

·     in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Appalti In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (ad esempio, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, laddove presente.

L’azienda committente è tenuta a dare all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale ne rispettino integralmente le disposizioni.

Pulizia, sanificazione

e ricambio dell’aria

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Precauzioni igieniche personali È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

Dispositivi

di protezione delle vie respiratorie

Fermi gli obblighi previsti in taluni specifici ambiti (quali, ad esempio, trasporti, sanità), l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, rimane un presidio importante ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove, comunque, non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

A tal fine, il datore di lavoro:

·     assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo;

·     su specifica indicazione del medico competente o del Rspp, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati DPI (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

Gestione degli spazi comuni L’accesso agli spazi comuni (comprese mense aziendali, aree fumatori e spogliatoi) dev’essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Occorre:

·     provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;

·     garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Entrata e uscita dei dipendenti Si devono favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Gestione di una persona sintomatica Restano fermi:

·     il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’Autorità sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata;

·     l’applicazione del regime dell’autosorveglianza (obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2.

Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil influenzali quali la tosse:

·     lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria;

·     dev’essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

Sorveglianza sanitaria/medico competente/Rls È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’Oms, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente, che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria, oltre a intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori, in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente:

·     collabora con il datore di lavoro, il Rspp e le Rls/Rlst nell’identificazione e attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/Covid-19;

·     ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022, ai fini della tutela dei lavoratori fragili;

·     per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Lavoro agile Le parti:

·     ritengono che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia;

·     manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale.

Lavoratori fragili Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure di prevenzione e organizzative per i lavoratori fragili.

Le parti sociali chiedono, altresì, che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.

Comitati Sono costituiti nelle aziende i comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle Rsa e del Rls.

Laddove, per la particolare tipologia d’impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un comitato territoriale composto dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli Rlst e dei rappresentanti delle parti sociali.

In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati a iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle Asl e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/Covid-19.