INFORMATIVA FISCALE DEL 12 AGOSTO 2022

Informativa fiscale del 12 Agosto 2022

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

 

  • ATTIVO IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI per i numeri dei cellulari
  • BONUS PSICOLOGICO al via la fruizione
  • “PROROGA DI FERRAGOSTO”: versamenti sospesi fino al 22 agosto 2022
  • DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
  • RATEIZZAZIONE SEMPLIFICATA per debiti complessivi fino a 120.000 euro
  • RIFORMA DEGLI ETS (Enti del Terzo Settore) e “SOCIAL BONUS”
  • BONUS CARBURANTE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
  • BONUS CARBURANTE: LE RICHIESTE DIRETTE DEI LAVORATORI
  • BONUS LAVORATORI FRAGILI: domanda all’INPS entro il 30 novembre
  • BONUS BOLLETTE: arriva il provvedimento attuativo
  • Convertito in Legge il Decreto Aiuti
  • SANZIONI PER TIROCINI EXTRACURRICULARI
  • AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI RDC
  • MANCATI RIENTRI DALLE FERIE E FRUIZIONE NON AUTORIZZATA FERIE
  • LE NOVITA’ DEL DECRETO TRASPARENZA

 Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

  

ATTIVO IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI per i numeri dei cellulari

E’ finalmente operativo il Registro Pubblico delle Opposizioni che permette ai possessori di cellulari di non ricevere più chiamate di telemarketing indesiderate o di pubblicità.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti informato che dal 27 luglio è operativo il registro delle opposizioni per tutelare la privacy contro attività pubblicitarie invasive con l’estensione ai cellulari.

La procedura è molto semplice e permette di inserire nel registro il proprio numero di cellulare in tre diverse modalità: Web,  Telefono, E.mail.

Maggiori informazioni potranno essere scaricate accedendo alla sezione del cittadino al seguente link: https://registrodelleopposizioni.it/cittadino/

 

BONUS PSICOLOGICO al via la fruizione

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (c.d. Bonus psicologo) è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

L’Inps con nota n. 2905 del 21 luglio 2022 informa che le domande per la fruizione del bonus potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022.

In particolare, si comunica che a partire dal 25 luglio e fino al 24 ottobre sarà possibile presentare le domande all’Inps per il bonus rivolto ai soggetti con disagio psicologico secondo le modalità previste dalla circolare n. 83/2022 contenente indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto.

 

“PROROGA DI FERRAGOSTO”: versamenti sospesi fino al 22 AGOSTO 2022

Anche per il 2022 è operativa la c.d. “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto (che slitta al 22 agosto in quanto quest’anno il giorno 20 cade di sabato e quindi la scadenza viene rinviata al lunedì successivo).

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 22 agosto 2022.

Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

 

DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2022, decorre dal 1° agosto il c.d. “periodo feriale”, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

  • i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
  • i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario analizzare caso per caso per individuare quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

 

RATEIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER DEBITI COMPLESSIVI FINO A 120.000 EURO

L’articolo 15-bis, D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 16 luglio 2022, venga elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dovere documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e senza dovere allegare alcuna documentazione.

Al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/ sono disponibili i modelli per fare richiesta di rateizzazione.

In aggiunta alla modalità di presentazione tramite Pec o presso gli sportelli è possibile, fare richiesta di rateizzazione direttamente online, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”.

Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via e mail un piano di pagamenti fino a 72 rate.

Le richieste di rateizzazione per importi superiori a 120.000 euro e quelle di proroga di una rateizzazione di qualsiasi importo, invece, vengono analizzate secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore a quello eventualmente già presentato in caso di proroga) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili).

 

RIFORMA DEGLI ETS (Enti del Terzo Settore) E L’AGEVOLAZIONE “SOCIAL BONUS”

Il “social bonus” è l’agevolazione prevista dall’articolo 81 del Codice del Terzo settore (Cts) che riconosce un credito d’imposta in favore di persone fisiche, enti e/o società che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli Enti del Terzo Settore (i cosiddetti Ets) che presentano al Mlps (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) progetti per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, a loro assegnati per svolgere attività di interesse generale di natura non commerciale.

La misura del credito d’imposta è al 65% nel caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche mentre scende al 50% nel caso di erogazioni effettuate da enti o società.

Detta agevolazione è alternativa a quelle previste dalle disposizioni generali in tema di erogazioni liberali in favore degli ETS richiamante nel successivo articolo 83, Cts.

Per l’attuazione delle richiamate disposizioni il comma 7 dell’articolo 81, Cts ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il decreto in questione è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 dello scorso 14 luglio 2022, esplicando pertanto i suoi effetti a decorrere dal 29 luglio 2022, trascorsi i canonici 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta.

 

BONUS CARBURANTE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Attraverso la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti relativamente al c.d. “bonus carburante”; si tratta di una agevolazione introdotta dall’articolo 2, D.L. 21/2022 il quale ha previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, al fine di attenuare l’impatto sui lavoratori dell’incremento del costo dei carburanti, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro (per ciascun lavoratore).

Questo significa che l’attribuzione di tali buoni non genera tassazione in capo al dipendente che li percepisce. Di seguito i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Datore di lavoro

L’agevolazione è applicabile da parte dei datori di lavoro che operano del settore privato, quindi, con esclusione delle P.A.; sono ammessi anche i datori di lavoro che non svolgono attività commerciale e i professionisti.

Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Lavoratori

In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio. I buoni possono essere erogati anche “ad personam” (nel senso che non necessariamente devono essere dati a tutti i dipendenti o categorie di dipendenti) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Buoni

Oltre ai buoni finalizzati ai rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano), l’agevolazione riguarda anche i buoni per la ricarica di veicoli elettrici.

Franchigia

Il bonus benzina di euro 200 rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista a regime, secondo cui le erogazioni in natura ai dipendenti non sono tassate entro la soglia di 258,23 euro (quindi si tratta di due limiti separati e autonomi).

Il superamento delle soglie (da valutare separatamente) comporta l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente; l’eventuale eccedenza dei buoni benzina rispetto ai 200 euro può essere assorbita dalla franchigia generale sui beni in natura.

Questo significa che se il datore di lavoro non eroga altri benefit in natura, vi sarà la possibilità di erogare buoni carburante sino al tetto di 458,23 euro.

Periodo di applicazione

L’agevolazione opera sino al 12 gennaio 2023, in applicazione delle regole generali del lavoro dipendente; a tal fine occorre ricordare che si deve far riferimento al momento di assegnazione del buono al dipendente, non al suo utilizzo.

 

BONUS CARBURANTE: LE RICHIESTE DIRETTE DEI LAVORATORI

L’Inps, con messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022, ha reso noto che è attivo il servizio on line per presentare la domanda per il bonus 200 euro da parte di:

  • lavoratori domestici;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
  • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • autonomi occasionali privi di partita Iva;
  • incaricati alle vendite a domicilio.

L’Istituto precisa che per i lavoratori domestici, che hanno tempo fino al 30 settembre 2022 per inoltrare la domanda, il pagamento sarà disponibile entro pochi giorni dalla domanda, già per il mese di luglio.

Per le altre categorie di lavoratori il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 ottobre 2022 e il pagamento sarà disposto, come previsto dalla norma, a partire da ottobre prossimo.

Per inoltrare la domanda è sufficiente collegarsi al sito www.inps.it e seguire il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

In alternativa al sito web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa oppure al numero 06.164164 da rete mobile.

È possibile presentare domanda anche attraverso gli istituti di patronato.

 

BONUS LAVORATORI FRAGILI: domanda all’INPS entro il 30 novembre 2022

Per i lavoratori fragili è previsto un bonus di 1.000 euro. La domanda va presentata all’Inps entro il prossimo 30 novembre.

Sono interessati i lavoratori con disabilità grave ai sensi della legge 104 o in possesso di certificazione medica attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita nei confronti dei quali dal 17 marzo 2020 al 31 marzo 2022 i periodi di assenza dal lavoro, in caso di impossibilità a svolgere la propria prestazione in smart working, sono stati equiparati a ricovero ospedaliero e coperti dall’indennità di malattia INPS (circolare n. 96 del 5 agosto 2022).

 

BONUS BOLLETTE: arriva il provvedimento attuativo

Arriva dall’ARERA il provvedimento attuativo per il riconoscimento dello sconto sulle fatture di luce e gas.

Dal 1° aprile 2022 i bonus elettrico e gas per disagio economico sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con ISEE fino a 12.000 euro.

Dal prossimo mese di ottobre i fornitori procederanno con il riconoscimento dei bonus bollette luce e gas per il 2022 ai nuovi aventi diritto, con gli arretrati spettanti dalla data di decorrenza delle agevolazioni.

 

Convertito in Legge il Decreto Aiuti

È stato convertito, con modificazioni, in L. 91/2022 il D.L. 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

In sede di conversione sono state introdotte ulteriori misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Tra le novità si segnalano, per quanto più di interesse, le seguenti.

Indennità per i lavoratori part-time (articolo 2-bis)

Per il 2022 è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, e che – alla data della domanda – non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente oppure percettori di NASpI o di trattamento pensionistico.

L’indennità può essere riconosciuta solo una volta, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’Inps nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per il 2022.

Rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 15-bis)

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia per ottenere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.

La soglia di 120.000 euro è riferita a ogni singola richiesta di rateizzazione.

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120.000 euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva.

Compensazioni con crediti verso la P.A. (articolo 20-ter)

La norma ha esteso ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle P.A., con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Inoltre, è stato previsto che le disposizioni di cui alla disciplina ordinaria si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Proroghe (articoli 33-bis e 39, comma 1-bis)

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 l’indennità prevista dall’articolo 1, comma 251-ter, L. 145/2018, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

È stata inserita la proroga al 30 novembre 2022 per i versamenti tributari e contributivi nel settore dello sport, con la finalità di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Reddito di cittadinanza (articolo 34-bis)

In tema di patto per il lavoro e patto per l’inclusione sociale, è stata inserita nel D.L. 4/2019 la possibilità che le offerte di lavoro congrue possano essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati che, in caso di mancata accettazione, sono tenuti a comunicarlo al Centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro.

 

SANZIONI PER TIROCINI EXTRACURRICULARI

L’INL, con nota n. 1451/2022, si è espresso in merito in merito alla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, che ha previsto novità in relazione, in particolare, alle sanzioni per il loro uso fraudolento in sostituzione di rapporti di lavoro subordinato.

Dato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, la norma prevede che, se lo stesso è svolto in modo fraudolento, eludendo tali prescrizioni, il soggetto ospitante sia punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Trattandosi di illecito di natura permanente, l’INL ritiene che, nell’ipotesi tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio:

  • sia applicabile il trattamento sanzionatorio ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento;
  • il reato si configuri a partire dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data;
  • ai fini della contestazione del reato sia sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;
  • non siano, invece, applicabili le sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).

Resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, fin dall’instaurazione del rapporto, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.

Con riferimento ai profili previdenziali, va precisato che, essendo il rapporto previdenziale sottratto alla disponibilità delle parti, il recupero contributivo non può, invece, ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

 

AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI RDC

L’Inps, con messaggio n. 2766/2022, ha fornito ulteriori istruzioni relative all’esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Il beneficio, si ricorda, consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

L’importo dell’incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del RdC spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.

 

MANCATI RIENTRI DALLE FERIE E FRUIZIONE NON AUTORIZZATA DELLE FERIE

In molti casi il lavoratore dipendente non rientra dal periodo di ferie annuali principalmente per 2 motivi:

  • l’insorgenza di malattia durante il periodo di vacanza
  • il non autorizzato prolungamento delle ferie.

Malattia

  • Effetti della malattia sulle ferie

Nel caso in cui il lavoratore subordinato si ammali prima della fruizione delle ferie, queste verranno godute successivamente. Nel caso in cui, invece, l’evento morboso insorga durante il periodo di fruizione delle ferie, in genere si determina la sospensione dello stesso, senza che si verifichi il prolungamento automatico.

  • Sospensione delle ferie

La sospensione delle ferie è limitata alle sole patologie che risultino incompatibili con il godimento delle stesse, ad esempio elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi. Pertanto, deve essere valutata la specificità della malattia in relazione alla funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e rigenerazione propria delle ferie.

  • Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro

Il lavoratore, per convertire il titolo della sua assenza da ferie in malattia, è tenuto a:

  • comunicare al datore di lavoro, nei tempi e con le modalità stabilite dal contratto collettivo, la sopravvenienza della malattia;
  • inviare il protocollo del certificato medico attestante lo stato di malattia, nei termini previsti da legge e contratto collettivo, al datore di lavoro.

La sospensione decorrerà a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del datore di lavoro.

La comunicazione del dipendente è sufficiente a determinare la conversione delle ferie in malattia, ma il datore di lavoro può provare attraverso i previsti controlli sanitari, che la malattia non pregiudica la finalità delle ferie.

Malattia del bambino

La malattia del bambino che comporti il ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso del periodo di ferie in godimento per i medesimi periodi previsti per gli ordinari congedi per malattia del bambino.

Fruizione non autorizzata delle ferie

Qualora il lavoratore rientri in ritardo dalle ferie e non avvisi l’azienda del ritardo né produca documenti giustificativi, nella maggior parte dei casi si è costretti a intervenire disciplinarmente; il mancato rientro dalle ferie, infatti, è sanzionato come assenza ingiustificata da quasi tutti i contratti collettivi.

Tale sanzione disciplinare può essere comminata solo al termine di un procedimento disciplinare.

LE novità del decreto trasparenza

È stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 104/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea.

Il decreto si compone di 4 capi, dei quali il primo ne definisce le finalità e l’ambito di applicazione, il secondo è dedicato alle informazioni sul rapporto di lavoro (che si applicano al personale in regime di diritto pubblico compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore), il terzo alle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro e il quarto alle misure di tutela.

Il provvedimento disciplina il diritto dei lavoratori all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela, imponendo a datori di lavoro e committenti obblighi di informazione nei loro confronti, mediante comunicazione individuale chiara e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico, delle informazioni previste dal decreto che devono anche essere conservate e rese accessibili ai lavoratori.

Il datore di lavoro deve anche conservare la prova della trasmissione o della ricezione di tali informazioni per i 5 anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni del decreto si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022 e il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto a tale data, deve fornire, aggiornare o integrare entro 60 giorni le informazioni sul rapporto di lavoro, incluse quelle previste nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, sul lavoro all’estero, nonché le relative variazioni che non derivino direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

Permangono tuttavia numerosi dubbi sull’applicazione del provvedimento che lo stesso Ispettorato del Lavoro si è riservato di chiarire nelle prossime settimane.

L’assenza della richiesta del lavoratore non gli preclude i diritti alle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro di cui al Capo IIII del decreto.

Ambito di applicazione

Il decreto si applica ai seguenti lavoratori, rapporti e contratti di lavoro.

  • Contratto di lavoro subordinato, anche agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale.
  • Contratto di lavoro somministrato.
  • Contratto di lavoro intermittente.
  • Rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente.
  • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
  • Contratto di prestazione occasionale di cui all’articolo 54-bis, D.L. 50/2017 (PrestO).
  • Rapporti di lavoro dei dipendenti delle P.A. e degli enti pubblici economici.
  • Lavoratori marittimi e della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia.
  • Lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni su:
  • transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili;
  • formazione obbligatoria.

Sono esclusi da decreto seguenti lavoratori.

  • Lavoro autonomo, di cui al Titolo III, Libro V, cod. civ. (lavoro autonomo), e di cui al D.Lgs. 36/2021 (lavoro sportivo).
  • Rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive (è considerato nella media delle 3 ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo di imprese), fatti salvi quelli nell’ambito dei quali non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell’inizio del lavoro.
  • Rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale.
  • Rapporti di collaborazione prestati dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano conviventi col datore di lavoro.
  • Personale dipendente di P.A. in servizio all’estero, limitatamente alle disposizioni sulle prestazioni di lavoro all’estero.
  • Rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, relativamente alle disposizioni sulle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro

Informazioni sul rapporto di lavoro

Il nuovo testo dell’articolo 1, D.Lgs. 152/1997, prevede che il datore di lavoro pubblico e privato debba comunicare al lavoratore numerose informazioni mediante la consegna, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:

  • del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
  • della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, D.L. 510/1996 (UniLav).

Le informazioni dovute, ma non contenute in tali documenti, sono in ogni caso da fornire per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa, fatte salve quelle di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) della seguente tabella, che possono essere fornite entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa. In caso di estinzione del rapporto di lavoro entro un mese dalla sua instaurazione, al lavoratore dev’essere consegnata una dichiarazione scritta contenente le informazioni dovute, se non già fatto.

Informazioni sul rapporto di lavoro da comunicare

  1. Identità delle parti, ivi compresa quella dei co-datori di cui all’articolo 30, comma 4-ter (distacco, codatorialità tra retisti) e 31, commi 3-bis e 3-ter (gruppi d’impresa, codatorialità agricoli, anche in rete), D.Lgs. 276/2003.
  2. Luogo di lavoro o, in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, indicare che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro.
  3. Sede o domicilio del datore di lavoro.
  4. Inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro.
  5. Data di inizio del rapporto di lavoro.
  6. Tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso.
  7. Nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena nota.
  8. Durata del periodo di prova, se previsto.
  9. Diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista.
  10. Durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, modalità di determinazione e di fruizione degli stessi.
  11. Procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore.
  12. Importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento.
  13. Programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile.
  14. Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, informazioni circa:
  • la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  • le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.
  1. Contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto.
  2. Enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
  3. Elementi previsti come ulteriori obblighi informativi qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati

L’inserimento del nuovo articolo 1-bis nel D.Lgs. 152/1997 determina l’obbligo di informare il lavoratore, in aggiunta a quanto già elencato e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, L. 300/1970, in tema di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dell’attività dei lavoratori.

Informazioni aggiuntive da comunicare per l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati

  1. Aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi.
  2. Scopi e finalità dei sistemi.
  3. Logica e funzionamento dei sistemi.
  4. Categorie di dati e parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni.
  5. Misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, eventuali processi di correzione e responsabile del sistema di gestione della qualità.
  6. Livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

Prestazioni di lavoro all’estero

Il nuovo testo dell’articolo 2, D.Lgs. 152/1997, prevede specifici obblighi informativi in capo al datore di lavoro in caso di:

  • distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi;
  • loro invio in missione per un periodo superiore a 4 settimane consecutive in uno Stato membro o in uno Stato terzo, oltre all’obbligo di fornire notizia, per iscritto e prima della partenza, di qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro già comunicati.

Sanzioni 

Il testo sostituito dell’articolo 4, D.Lgs. 152/1997, prevede che, qualora il lavoratore denunci all’INL il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi informativi sopra illustrati sia applicabile la sanzione prevista all’articolo 19, comma 2, D.Lgs. 276/2003, a sua volta sostituito dal Decreto Trasparenza e che ora prevede quanto segue.

Obbligo violato Sanzione amministrativa pecuniaria
Articolo 1, commi 1-4, D.Lgs. 152/1997 Da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Articolo 1-bis, commi 2, 3, 2° periodo, e 5, D.Lgs. 152/1997 Per ciascun mese di riferimento, da 100 a 750 euro, ferma restando la configurabilità di eventuali violazioni in materia di protezione dei dati personali.

Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro.

Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Articolo 1-bis, comma 6, 2° Per ciascun mese in cui si verifica la violazione, da 400 a 1.500 euro.