Informativa fiscale del 31 ottobre 2022

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

  • CREDITO DI IMPOSTA per gli aumenti di ENERGIA ELETTRICA e GAS
  • UNA TANTUM a favore di ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI
  • BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
  • RICHIEDIBILE IL BONUS IMU ATTIVITÀ TURISTICHE
  • FORFETTARI: DAL 1/10/2022 FATTURE EMESSE NEI TERMINI ORDINARI
  • RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
  • Decreto Aiuti-ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale
  • Decreto Aiuti-bis: legge di conversione in G.U.
  • UNA TANTUM 200 euro lavoratori autonomi
  • NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI POSITIVI AL COVID-19
  • LA DISCIPLINA SUI BENEFIT PER L’ANNO 2022
  • BUONI CARBURANTE EX DECRETO UCRAINA
  • AUMENTO EX TUR – RIPERCUSSIONI IN BUSTA PAGA
  • AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA x assunzione dipendenti da società in crisi
  • INL: informativa sui controlli effettuati alle imprese
  • Bando ISI INAIL 2021: click day 16 novembre

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

 

CREDITO DI IMPOSTA per gli aumenti dei costi di ENERGIA ELETTRICA e GAS

Considerato l’aumento dei prezzi dell’energia e del gas, l’ultimo provvedimento normativo (Decreto Aiuti-Bis) ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta proporzionale all’incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il III trimestre 2022. Il D.L. 144/2022 ha, inoltre, prorogato l’agevolazione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Bisogna innanzitutto discriminare i soggetti beneficiari tra:

  • imprese energivore: soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mise 21 dicembre 2017;
  • imprese gasivore: soggetti che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 del Decreto Mite 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
  • imprese non energivore: soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
  • imprese non gasivore: soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il beneficio, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019.

Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di conguaglio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.

I contributi per i rincari di energia per il 2° trimestre, il 3° trimestre, ottobre e novembre

Categoria Periodo riferimento Condizione per la spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non energivore II trimestre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019 15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non energivore III trimestre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019 15% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non energivore ottobre – novembre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019* 30% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022
* Rispetto al II e al III trimestre 2022, per i mesi di ottobre e novembre 2022 l’ambito soggettivo dei beneficiari è ampliato ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I contributi per i rincari del GAS per il 2° trimestre, il 3° trimestre, ottobre e novembre

Categoria Periodo riferimento Condizione per la spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non gasivore II trimestre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019 25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non gasivore III trimestre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019 25% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non gasivore ottobre – novembre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019* 40% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

 

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso.

Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l’utilizzo dei crediti di imposta:

  • quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;
  • quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

 

UNA TANTUM A FAVORE DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI

Con il D.M. 19 agosto 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 il Ministero del lavoro e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno individuato le modalità di concessione dell’indennità una tantum (pari a euro 200 o a euro 350 a seconda dei casi) a favore di artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti (sia che siano iscritti all’Inps sia alle Casse private).

Dal 26 settembre 2022 alle ore 12.00 sono stati resi disponibili i portali dei singoli enti previdenziali pubblici e privati al fine di presentare le domande, il cui termine ultimo è fissato al 30 novembre 2022. La circolare n. 103/2022 dell’Inps ha fornito i chiarimenti operativi per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps.

L’indennità verrà erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte, fino all’esaurimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro.

Ambito soggettivo

L’articolo 2, D.M. 19 agosto 2022 specifica che il requisito soggettivo per potere fruire dell’indennità una tantum consiste nel:

  • risultare iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla propria gestione previdenziale;
  • essere titolari alla data del 18 maggio 2022 di una partita Iva con attività avviata;
  • avere effettuato almeno un versamento per la contribuzione dovuta al proprio ente previdenziale dall’anno 2020;
  • non essere titolare alla data del 18 maggio 2022 di trattamento pensionistico e non percepire il c.d. Ape sociale.

La circolare n. 103 dell’Inps del 26 settembre 2022 individua quali potenziali beneficiari dell’indennità una tantum:

  • artigiani e commercianti iscritti all’Ivs;
  • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps, compresi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici;
  • coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Ambito oggettivo

I requisiti principali per fruire dell’indennità una tantum sono:

  • non avere fruito delle indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022;
  • avere conseguito un reddito complessivo per il periodo di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro (indennità 200 euro) ovvero non superiore a 20.000 euro (indennità 350 euro).
Æ Per l’individuazione del reddito complessivo 2021 da verificare quale soglia di accesso, l’articolo 4, D.M. 19 agosto 2022 specifica che bisogna effettuare la differenza tra il reddito lordo, il reddito per l’abitazione principale e l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili. L’indennità erogata non costituisce reddito.

Non rilevano ai fini del calcolo i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

È previsto il monitoraggio da parte del Ministero del lavoro delle istanze presentate con cadenza settimanale, di modo da verificare l’eventuale raggiungimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro entro la scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissata al 30 novembre 2022.

 

BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: ammesse anche le società

L’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti relativi al bonus per la rimozione delle barriere architettoniche; tra le molte indicazioni fornite va sicuramente segnalata la possibilità di fruirne da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, nonché la possibilità di effettuare interventi non solo su fabbricati abitativi, ma altresì su immobili commerciali.

Con la presente informativa si riepilogano i principali chiarimenti forniti

 

La rimozione delle barriere architettoniche

La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 42, L. 234/2021) ha introdotto l’articolo 119-ter, D.L. 34/2020, il quale riconosce una detrazione per le spese sostenute nell’anno 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Per tali interventi è prevista una detrazione specifica pari al 75% delle spese sostenute, ripartita in 5 quote annuali, con limiti di spesa piuttosto consistenti:

  • 000 euro per le unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero
  • 000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Si tratta di tratta di una agevolazione autonoma e aggiuntiva, quindi con tetti autonomi, rispetto ad altre 2 previsioni che possono agevolare analoghi interventi:

  • detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50% entro il tetto di 96.000 euro);
  • superbonus 110%, quale intervento trainato.

Ovviamente, l’Agenzia delle entrate ricorda che, poiché per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle detrazioni previste.

Anche per questa agevolazione è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito o per il c.d. “sconto in fattura“.

Si ricorda che, salvo proroghe, la disposizione in commento risulta oggi applicabile alle sole spese sostenute entro il 2022; si invita pertanto la clientela che fosse interessata a beneficiare di agevolazione ad attivarsi con sollecitudine con il proprio tecnico di riferimento per verificare la fattibilità dell’intervento.

 

RICHIEDIBILE IL BONUS IMU ATTIVITÀ TURISTICHE

Con l’articolo 22, D.L. 21/2022 è stato istituito un credito d’imposta per il settore turistico pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’Imu 2021.

Soggetti beneficiari

Potranno beneficiare del credito i seguenti soggetti:

  • imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica;
  • imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, glamping e villaggi turistici);
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • complessi termali;
  • parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Requisiti richiesti

Per richiedere il bonus è necessario che:

  • il saldo Imu 2021 sia stato versato;
  • i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività turistiche esercitate;
  • il fatturato o i corrispettivi del II trimestre 2021 abbiano subìto una diminuzione di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
  • la categoria catastale degli immobili in cui si svolge l’attività sia la D/2.

Modalità di richiesta

Il credito d’imposta può essere richiesto dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, secondo le modalità previste dal provvedimento datato 16 settembre 2022 del direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 356194/2022).

In particolare, sarà necessario inviare, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni, una apposita autodichiarazione il cui modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione dell’autodichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, viene rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta.

Con la risoluzione n. 53/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

 

FORFETTARI: DAL 1° OTTOBRE 2022 FATTURE EMESSE NEI TERMINI ORDINARI

Lo scorso 1° ottobre 2022 è terminato il periodo transitorio previsto a seguito dell’introduzione dell’obbligatorio utilizzo della fattura elettronica per i contribuenti forfettari: la fattura dovrà infatti essere emessa, in via generale, entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La fattura elettronica dei forfettari

Come già comunicato in precedenza, l’articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario ovvero il regime dei minimi, così come per gli enti che applicano il regime agevolato 398/1991 (in particolare, le associazioni sportive dilettantistiche).

Si tratta di una introduzione progressiva, a partire dallo scorso 1° luglio 2022, sulla base della dimensione del contribuente; in particolare, l’obbligo riguarda i soggetti che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno nel caso di apertura della partita Iva, superiori a 25.000 euro.

Pertanto:

  • dallo scorso dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi nel 2021 per un importo superiore a 25.000 euro. Minimi, forfettari e associazioni che non hanno superato tale soglia hanno potuto continuare ad utilizzare i tradizionali sistemi di fatturazione;
  • per verificare chi avrà obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 occorrerà verificare i ricavi/compensi relativi al 2022;
  • dal 1° gennaio 2024 l’utilizzo della e-fattura riguarderà tutti i forfettari/minimi/associazioni.

Il regime transitorio

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Per il solo III trimestre del 2022, le richiamate sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Si evidenzia che dal 1° ottobre 2022 tale regime transitorio è cessato. Pertanto, le fatture relative ad operazioni effettuate a decorrere dal mese di ottobre 2022 dovranno essere emesse secondo le regole ordinarie, quindi:

·        entro 12 giorni dall’effettuazione; oppure

·        entro il 15 del mese successivo (per ottobre il 15 novembre) se si tratta di fatture differite.

 

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

L’articolo 29, D.L. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, pubblicato in G.U. n. 50 del 1° marzo 2022, ha riproposto per l’ennesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

  • persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
  • società semplici;
  • società ed enti a esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
  • enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’14% e la redazione di apposita perizia di stima giurata andavano eseguiti entro la data del 15 giugno 2022.

 

La L. 34/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il decreto Energia, ha modificato tale termine per la rideterminazione del valore prorogandolo dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022.

Pertanto, sulla base di quest’ultima disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2022, le partecipazioni e i terreni posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2022, pagando l’14% del valore del terreno o della partecipazione alla data 1° gennaio 2022 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2022.

Condizioni per la validità della rivalutazione

Si ricorda che nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 novembre 2022, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

 

Decreto Aiuti-ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022 il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-ter, contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR, in vigore dal 24 settembre 2022. In particolare, il D.L. prevede:

  • ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, D.L. 144/2022, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, e spetta una sola volta, anche nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro;

in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’Inps corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro.

L’indennità una tantum di 150 euro viene erogata anche a varie categorie di lavoratori;

  • l’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’articolo 33, D.L. 50/2022, per i lavoratori autonomi è incrementata di 150 euro, a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

 

Decreto Aiuti-bis: legge di conversione in G.U.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2022 la L. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Sulla medesima G.U. è pubblicato anche il testo coordinato del D.L. 115/2022 con la L. 142/2022. Per la materia lavoro vanno segnalati:

  • articolo 12, che innalza a 600 euro, solo per il 2022, il welfare aziendale (per liberalità e/o rimborso al pagamento delle bollette acqua, luce e gas);
  • articolo 20, che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la 13ª o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, prevede l’incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021;
  • articolo 21, che anticipa la rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022;
  • articolo 21-bis, che innalza a 1.000 euro il limite di impignorabilità delle pensioni;
  • articolo 22, che amplia la platea dei lavoratori beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro ex articoli 31 e 32, D.L. 50/2022;
  • articolo 23-bis, che proroga al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working per particolari categorie di lavoratori, compatibilmente con la tipologia di attività lavorativa svolta: fragili; disabili; genitori di figli minori di 14 anni; a rischio Covid;
  • articolo 25-bis, che proroga al 31 dicembre 2022 lo smart working semplificato, senza necessità di accordo tra le parti.

 

UNA TANTUM 200 euro lavoratori autonomi

È stato pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2022 il decreto del Ministero del lavoro 19 agosto 2022, recante criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum di 200 euro in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo a erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive.

L’Enpacl, con notizia del 24 settembre 2022, ha informato che le domande possono essere presentate dagli iscritti dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022, alle ore 24:00 del 30 novembre 2022 sul sito Enpacl, all’interno dell’area riservata agli iscritti. Qualora l’interessato sia iscritto contemporaneamente all’Enpacl e all’Inps, dovrà presentare domanda a quest’ultimo.

 

NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI POSITIVI AL COVID-19

Il Ministero della salute, con circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi Covid-19.

Positivi

Le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento per un minor periodo, con le modalità seguenti:

  • chi è sempre stato asintomatico o, prima sintomatico e poi asintomatico da almeno 2 giorni, può terminare l’isolamento dopo 5 giorni, con test negativo, antigenico o molecolare, al termine del periodo d’isolamento;
  • in caso di positività persistente, si può interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Contatti stretti

Per i contatti stretti di soggetto positivo valgono le indicazioni della circolare n. 19680/2022, perciò:

  • si applica il regime dell’autosorveglianza (obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto);
  • se durante l’autosorveglianza compaiono sintomi è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che, se negativo, va ripetuto, in presenza di sintomi, il 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

 

LA DISCIPLINA SUI BENEFIT PER L’ANNO 2022

Data la palese difficoltà che stanno incontrando famiglie e aziende a fronte del forte aumento dei prezzi dei prodotti energetici, il Governo, a mezzo del D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), oltre ad altri interventi, è andato a modificare, come di seguito esposto in sintesi, la soglia di non imponibilità annua riguardante il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, da parte del datore di lavoro. In tal modo, pertanto, si è pensato di offrire una riduzione del carico fiscale e contributivo.

È noto come il Tuir preveda (ex articolo 51, comma 3) una soglia di non imponibilità fiscale, in via ordinaria e in relazione al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, pari a 258,23 euro; soglia che, si ricorda, non rappresenta una franchigia secca per tale valore, dato che la norma prevede che se il predetto valore, di beni o servizi ceduti, risulti nell’anno fiscale superiore al citato limite, l’intero importo andrà a formare il reddito del dipendente.

Dopo un precedente aumento di tale soglia, col recente D.L. 115/2022 è stato disposto che, soltanto per l’anno 2022, tale soglia venga innalzata a 600 euro, andandovi a comprendere, oltre alle ordinarie cessioni di beni e servizi, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Si assiste, dunque, sia a un aumento della soglia che a un ampliamento delle erogazioni agevolate, che puntano a mitigare proprio le difficoltà sussistenti sui costi energetici.

Sul punto si attendono, tuttavia, dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, soprattutto in relazione al fatto che tale valore di 600 euro sia da considerare soltanto sostitutivo del precedente ovvero vada a operare come una vera e propria franchigia fissa.

 

BUONI CARBURANTE EX DECRETO UCRAINA

Si ricorda, inoltre, come, a mezzo del D.L. 51/2022 (c.d. Decreto Ucraina), sia stata concessa, soltanto per l’anno 2022, l’erogazione volontaria di buoni carburante in esenzione d’imposta, da parte del datore ai lavoratori, per un valore massimo di 200 euro.

Come è stato chiarito dalla circolare n. 27/E/2022 dell’Agenzia delle entrate, detti buoni carburante potranno aggiungersi al valore della soglia di esenzione fiscale innanzi esposta.

Da notare che tali buoni, nel rispetto del principio di cassa allargata, potranno essere erogati entro il 12 gennaio 2023 e consumati dai lavoratori anche oltre.

Si ricorda che le cessioni di beni o servizi, i rimborsi dei pagamenti delle bollette energetiche, così come i buoni carburante, potranno essere concessi anche ad personam, dunque al singolo lavoratore, e non necessitano di appositi specifici accordi.

 

AUMENTO EX TUR – RIPERCUSSIONI IN BUSTA PAGA

La Bce ha innalzato, con decorrenza 14 settembre 2022, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tur).

L’aumento, pari a 75 punti base, ha così fissato il tasso di interesse a 1,25%. L’incremento produce alcuni effetti per i datori di lavoro e per i lavoratori subordinati.

Nello specifico, un primo effetto, per i dipendenti, si avrà sulla quantificazione del fringe benefit previsto dall’articolo 51, comma 4, lettera b), Tuir.

La norma dispone che, in caso di concessione di prestiti, il valore del benefit venga determinato in via forfettaria assumendo il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al Tur vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolati al tasso di interesse (eventualmente) applicato al dipendente.

Visto quanto sopra, quindi, aumenterà il prelievo fiscale e contributivo sul benefit assegnato.

Per i datori di lavoro, invece, la conseguenza più impattante sarà l’aumento degli interessi di dilazione e differimento nonché delle sanzioni civili applicate da Inps e Inail.

In particolare, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 389/1989, è pari al tasso del 7,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 14 settembre 2022.

I piani di ammortamento già emessi dall’Inps e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 14 settembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 7,25% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 7,25%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2022.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 6,75% in ragione d’anno (tasso dell’1,25% maggiorato di 5,5 punti).

Il CdA, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Con la stessa deliberazione è stato, altresì, disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Bce, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è pari all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno), a decorrere dal 14 settembre 2022 la riduzione delle sanzioni opera sulla base della misura definita alla medesima data.

 

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER ASSUNZIONE DIPENDENTI DA SOCIETÀ IN CRISI

L’Inps, con circolare n. 99/2022, ha fornito istruzioni operative in merito all’esonero contributivo previsto a favore delle assunzioni di dipendenti provenienti da imprese in crisi ai sensi dell’articolo 1, comma 119, L. 234/2021.

Sono destinatari del beneficio tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L’esonero contributivo in argomento non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa.

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è reso disponibile il modulo di istanza on line “ES119”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on line “ES119”, una domanda di ammissione all’esonero. La circolare Inps illustra le modalità di esposizione in UniEmens, dando tempo fino al mese di dicembre per il recupero dell’esonero maturato da gennaio a settembre.

 

INL: informativa sui controlli effettuati alle imprese

L’INL ha effettuato nei primi nove mesi dell’anno 12.500 ispezioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. I controlli hanno interessato tutti i settori produttivi, con particolare attenzione su quelli a maggiore rischio infortunistico, tra i quali l’edilizia. Otto aziende su 10 sono risultate irregolari; in 6.196 casi si sono dovuti adottare provvedimenti di sospensione dell’attività di impresa.

 

Bando ISI INAIL 2021: click day 16 novembre

La domanda per il Bando ISI INAIL 2021 si potrà inviare a partire dal 16 novembre 2022. Il bando offre alle aziende la possibilità di ottenere finanziamenti a fondo perduto dai 1.000 ai 130.000 euro per realizzare progetti capaci di migliorare condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, e di acquistare nuovi macchinari e attrezzature di lavoro più sicure e più rispettose dell’ambiente.