Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.
INDICE
- VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2022
- I BONUS IN VIGORE per gli interventi sulle singole unità immobiliari
- DICHIARAZIONI IMU: scade il 31/12/22 il termine per le variazioni
- COSTITUZIONE DI SRL ON LINE
- ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI
- WELFARE AZIENDALE 2022
- SALUTE E SICUREZZA: pubblicato il bando per l’innovazione tecnologica
- Indennità 150 euro – determinazione della retribuzione imponibile
- Comunicazioni di lavoro agile al 1° gennaio 2023
- ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 50% a favore delle mamme lavoratrici
- NUOVA SABATINI: dal 2023 necessario in fattura il Codice Unico Progetto1
Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.
VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2022
Entro il prossimo 27 dicembre 2022 i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l’acconto per l’anno 2022.
Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito.
Modalità di determinazione dell’acconto | |||
I metodi per determinare l’acconto Iva | Storico | 88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente | |
Analitico | liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data | ||
Previsionale | 88% del debito “presunto” che si stima di dover maturare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno |
L’acconto in situazioni straordinarie o particolari
Contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.
Liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:
- in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.
Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.
Casi di esclusione
Sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva:
· soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
· soggetti che adottano il regime forfettario; · soggetti che adottano il regime dei “minimi”; · soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito; · i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972); · soggetti esercenti attività di intrattenimento; · i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta; · i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale. |
I BONUS IN VIGORE PER GLI INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
A seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate della guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, si ritiene utile fornire alla gentile clientela un quadro di insieme delle detrazioni fruibili per le spese sostenute o da sostenere entro il 31 dicembre 2022 su singole unità immobiliari principalmente per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Æ | Non sono oggetto di esposizione le aliquote delle detrazioni inerenti la disciplina del “super bonus”. |
Nello specifico, stante l’attuale dettato normativo, si segnala l’imminente scadenza al 31 dicembre 2022 del bonus facciate e del bonus barriere architettoniche.
Tipologia di intervento | Agevolazione | Note | Modalità di sostenimento della spesa |
Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro | L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale | Pagamenti con bonifico “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
Riqualificazione energetica | Detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in 10 rate annuali di pari importo con soglie massime differenziate a seconda dell’intervento eseguito | È necessario trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori copia dell’attestato di certificazione energetica | Per i privati pagamenti con bonifico “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera. Termine per la spesa è il 31 dicembre 2024 |
Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico | Detrazione Irpef/Ires del 50% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 96.000 per ciascun anno. Se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio, la detrazione diventa del 70%, se è ridotto di 2 classi di rischio la detrazione diventa dell’80% | L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive.
La detrazione è prevista con aliquote differenziate anche per l’acquisto di case antisismiche |
Pagamenti con bonifico “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
“Bonus mobili”, cioè acquisto di mobili nuovi o grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore ad A per i forni, a E per le lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie e a F per frigoriferi e congelatori | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 10.000 entro il 31 dicembre 2022 (soglia di euro 5.000 dal 1° gennaio 2023) | Il presupposto per fruire del “Bonus mobili” è la realizzazione di un intervento di recupero edilizio con inizio a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto del mobile o elettrodomestico | Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
“Bonus verde”, cioè interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private e/o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili | Detrazione Irpef del 36% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 5.000 euro entro il 31 dicembre 2024 | La detrazione non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo e per i lavori in economia | Pagamento con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
“Bonus facciate”, cioè interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi, fregi, ornamenti, finalizzati al recupero della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B | Detrazione Irpef del 60% in 10 rate annuali di pari importo senza soglia massima di spesa | La detrazione spetta per il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche a e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna; la mera pulitura e tinteggiatura della superficie; il consolidamento, il ripristino o il rinnovo degli elementi costitutivi; i lavori riconducibili al decoro urbano | Pagamento con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2022 |
“Bonus barriere architettoniche” | Detrazione Irpef/Ires del 75% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa differenziata entro il 31 dicembre 2022 | La detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. | Pagamento con bonifico “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2022 |
DICHIARAZIONI IMU: scade il 31/12/22 il termine per comunicare le variazioni
In merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769 della L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.
In relazione alle variazioni relative al periodo d’imposta 2021, l’articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022 ha stabilito che la scadenza sia stata posticipata rispetto al termine ordinario ed è fissata al prossimo 31 dicembre 2022.
Dichiarazione Imu
La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.
Va ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota;
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.
Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricordano, in particolare, i seguenti casi:
- i beni utilizzati in forza di un contratto di leasing;
- le compravendite o le modifiche di valore di un’area edificabile;
- l’intervenuta esenzione sui fabbricati;
- la riduzione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta che li utilizzano quale abitazione principale;
- i fabbricati posseduti e non locati che le imprese di costruzione non sono riusciti a vendere (tassati con aliquota ridotta sino al 2021, esenti dal 2022);
- l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..
In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.
COSTITUZIONE DI SRL ON LINE
Il Decreto Mise n. 155/2022 pubblicato in GU n. 247 del 21 ottobre 2022 ha reso operativa la possibilità di costituire on line Srl ordinarie e Srl semplificate aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro. In tale fattispecie il notaio utilizzerà una apposita piattaforma gestita dal notariato e la stipula potrà avvenire in videoconferenza.
Sarà tuttavia necessario adottare statuti standard appositamente approvati.
ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI
Come ogni anno, al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del Natale, le aziende provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.
La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia, dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva, ed è pertanto necessario identificare:
- la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente.
In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa.
Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa.
Destinatario dell’omaggio | Æ | dipendente |
Æ | terzo | |
Tipologia del bene | Æ | Beni prodotti o commercializzati dall’impresa |
Æ | Beni acquistati per la donazione |
Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa
I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:
- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza.
Valore unitario inferiore o uguale a 50 euro | integralmente deducibili |
Valore unitario superiore a 50 euro | la spesa rientra tra quelle di rappresentanza |
In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell’articolo 108, comma 2, Tuir lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.
Gli omaggi sono deducibili dal reddito nella seguente misura:
Percentuali di deducibilità | |
Fino a 10 milioni di euro | 1,5% |
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro | 0,6% |
Oltre 50 milioni di euro | 0,4% |
In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa
In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:
- dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell’attività di impresa);
- dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.
Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa
Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa.
Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.
L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).
Si ricorda che le erogazioni liberali in natura concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.
Si osserva che la predetta soglia, per l’anno 2022, è stata innalzata dapprima a 600 euro e successivamente a 3.000 euro dal recente Decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022). Ciò significa che il valore di tutti i fringe benefit erogati dal datore di lavoro al dipendente, compresi gli omaggi, non deve superare tale ultimo importo (comprensivo anche di eventuali rimborsi erogati dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze di gas, luce ed acqua), altrimenti concorrerà per intero alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Inps (si veda anche la circolare n. 35/E/2022). |
WELFARE AZIENDALE 2022
Il Decreto Aiuti-bis ha innalzato, per il 2022, fino a 600 euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Tale limite è stato poi innalzato a 3.000 euro a opera del Decreto Aiuti-quater.
Con la circolare n. 35/E/2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale. In particolare, per il solo 2022, sono incluse anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, cioè quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari. Inoltre, rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12, Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Ambito soggettivo | La disposizione vale per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (come ad esempio co.co.co. e amministratori). |
I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (non per forza a tutti). | |
Ambito oggettivo | Sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, elettricità e gas. |
Il limite massimo di non concorrenza al reddito (non imponibilità) è innalzato per il 2022 da 258,23 a 3.000 euro. | |
Rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12, Tuir, nonché quelli per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. | |
Utenze domestiche | Devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile comprendere anche le utenze:
· per uso domestico intestate al condominio e che poi vengono ripartite fra i condomini; · quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. Il datore di lavoro deve: · acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite previsto, nel rispetto delle norme in materia di privacy; oppure · in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche. In entrambi i casi è opportuno acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari. |
Superamento del limite massimo | Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a 3.000 euro, si riprende a tassazione l’intero importo corrisposto, sin dal primo euro (i 3.000 euro non sono una franchigia). |
Principio di cassa allargato | Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). I benefit erogati mediante voucher si considerano percepiti nel momento in cui entrano nella disponibilità del lavoratore, anche se il servizio è fruito in seguito. |
Rapporti col bonus carburante
200 + 600 |
Il regime dei 3.000 euro limitato all’anno d’imposta 2022, è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Perciò, nel 2022, i beni e i servizi erogati a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro in buoni benzina e di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Se il bonus carburante è superiore a 200 euro diviene interamente imponibile ed è assoggettato a tassazione ordinaria anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle norme di riferimento (3.000 euro per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, Tuir, e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria. |
SALUTE E SICUREZZA: pubblicato il bando per l’innovazione tecnologica delle imprese
L’Inail, in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0, in data 7 novembre 2022, ha pubblicato il bando BIT, per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico o che abbiano una riconoscibile capacità di produrre ricadute positive ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0.
L’istituto mette a disposizione delle imprese 2 milioni di euro sotto forma di contributi alla spesa sostenuta, nella misura del 50%, per un importo minimo non inferiore a 100.000 euro e per un importo massimo non superiore a 140.000 euro per ciascun progetto. Le domande devono essere trasmesse dal 7 novembre 2022 al 16 gennaio 2023 tramite la piattaforma: https://retecompetencecenter4-0-italia.it/artes/.
Indennità 150 euro – determinazione della retribuzione imponibile
L’articolo 18, D.L. 144/2022, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”.
Con il messaggio n. 4159/2022, l’Inps chiarisce che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto, è da considerare al netto della 13ª mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022. |
Si ricorda che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) deve presentare la dichiarazione prevista al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, che, infatti, spetta una volta sola, e che la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.
È chiarito, infine, che, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.
Comunicazioni di lavoro agile al 1° gennaio 2023
Il Ministero del lavoro informa, con notizia del 24 novembre 2022, che, considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal D.M. 149/2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 23, comma 1, L. 81/2017, il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023.
Inoltre, dal 15 dicembre 2022 è disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.
ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 50% A FAVORE DELLE MAMME LAVORATRICI
L’Inps, con messaggio n. 4042/2022, ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro previsto dall’articolo 1, comma 137, L. 234/2021.
L’Istituto ha precisato che:
- l’agevolazione in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate, analogamente a quanto specificato in premessa, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022;
- l’esonero in oggetto dev’essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo. Nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, dev’essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge. La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro;
- l’esonero in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. È ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022 nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022-giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022-dicembre 2022. La suddetta cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente.
NUOVA SABATINI: dal 2023 necessario in fattura il Codice Unico di Progetto
Dal 1° gennaio 2023 cambiano le modalità di presentazione della domanda alla “Nuova Sabatini”.
La domanda, a pena di improcedibilità, dovrà essere presentata in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura.
Ad avvenuta compilazione, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto (CUP) associato all’istanza in questione, da riportare nelle fatture elettroniche.